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[1]Non piu' tardi del 1° novembre un estratto degli elenchi, di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nel circondario dei vari tribunali, e' trasmesso al rispettivo presidente.

[2]L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata, eccettuate le iscrizioni indicate nei numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87. Nei detti certificati dovra' farsi menzione anche delle condanne indicate nell'ultimo comma del succitato articolo e di quelle per mendicita', oziosita' e vagabondaggio.

[3]Gli estratti sono restituiti al Comune non piu' tardi del 15 dicembre.

[4]Non piu' tardi del 1° novembre di ciascun anno, una copia dell'elenco, di cui al n. 2° dell'articolo precedente, e' trasmessa all'ispettore scolastico della circoscrizione, nella quale e' compreso il Comune, ed altra copia e' trasmessa all'esattore comunale.

[5]Nella casella accanto al nome di ciascun iscritto nella copia a lui trasmessa l'ispettore attesta, mediante l'apposizione della sua firma, che il cittadino compreso nell'elenco ha superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore. La copia cosi' annotata e' restituita al Comune non piu' tardi del 15 dicembre successivo.

[6]Nella copia a lui trasmessa l'esattore comunale appone la propria firma accanto al nome di quelli fra gli inscritti, che risultino nominativamente compresi nei ruoli come contribuenti per una somma non inferiore a L. 19.80 fra tributi erariali e sovrimposta provinciale. La copia cosi' annotata e' restituita al Comune non piu' tardi del 15 dicembre successivo.

[7]I distretti militari e le capitanerie di porto, non piu' tardi del 15 ottobre di ogni anno, trasmettono l'elenco debitamente firmato di coloro, che nell'anno stesso vengono a trovarsi nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'art. 2 della presente legge e non abbiano compiuto, o non siano per compiere entro il 31 maggio dell'anno seguente il 30° anno di eta', alla segreteria del Comune, cui essi appartengono.

[8]Entro il 15 dicembre, gl'Istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carita' debbono spedire alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco degli individui che sono ricoverati negli ospizi di carita' o che sono abitualmente a carico degl'Istituti pubblici di beneficenza e della Congregazione di carita'.

[9]Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali e' stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'art. 29. Se dagli atti del Comune risulti che l'emigrato sia inscritto nelle liste elettorali di un altro Comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art21 · fonte del testo