Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 224 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: E' istituita in ogni Comune una Commissione per la revisiona delle liste elettorali.
tolto: Essa e' composta del sindaco, che la presiede, di quattro Commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.
tolto: I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori politici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4.
tolto: Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'.
tolto: Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.
tolto: I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.
tolto: I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.
tolto: La Commissione e' assistita dal segretario comunale che non ha voto deliberativo, ma puo' motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.
tolto: La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'art. 31.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art25 · fonte del testo