Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' istituita in ogni Comune una Commissione per la revisiona delle liste elettorali.

[2]Essa e' composta del sindaco, che la presiede, di quattro Commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

[3]I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori politici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4.

[4]Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'.

[5]Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.

[6]I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

[7]I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

[8]La Commissione e' assistita dal segretario comunale che non ha voto deliberativo, ma puo' motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

[9]La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'art. 31.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art25 · fonte del testo