Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 337 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: La Commissione elettorale provinciale e' composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della Provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio Provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della provincia i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4, non siano membri del Parlamento, ne' sindaci dei Comuni della provincia, ne' impiegati civili e militari dello Stato, ne' impiegati della Provincia, dei Comuni e degli Istituti pubblici di beneficenza, in attivita' di servizio.
tolto: In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.
tolto: A parita' di voti, e' proclamato eletto l'anziano di eta'.
tolto: Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.
tolto: I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.
tolto: I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.
tolto: Il presidente del tribunale o il giudice che ne fa le veci e' presidente della Commissione.
tolto: La Commissione ha sede nel palazzo della prefettura.
tolto: Un consigliere aggiunto di questa fara' da segretario della Commissione.
tolto: Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del pubblico ministero, senza voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.
tolto: Contro le deliberazioni della Commissione il pubblico ministero ha diritto di ricorrere fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello con la prova dell'avvenuta notificazione.
tolto: Il pubblico ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art37 · fonte del testo