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[1]La Commissione elettorale provinciale e' composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della Provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio Provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della provincia i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4, non siano membri del Parlamento, ne' sindaci dei Comuni della provincia, ne' impiegati civili e militari dello Stato, ne' impiegati della Provincia, dei Comuni e degli Istituti pubblici di beneficenza, in attivita' di servizio.

[2]In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.

[3]A parita' di voti, e' proclamato eletto l'anziano di eta'.

[4]Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

[5]I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

[6]I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.

[7]Il presidente del tribunale o il giudice che ne fa le veci e' presidente della Commissione.

[8]La Commissione ha sede nel palazzo della prefettura.

[9]Un consigliere aggiunto di questa fara' da segretario della Commissione.

[10]Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del pubblico ministero, senza voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

[11]Contro le deliberazioni della Commissione il pubblico ministero ha diritto di ricorrere fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello con la prova dell'avvenuta notificazione.

[12]Il pubblico ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art37 · fonte del testo