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[1]Spirato il termine, di cui al precedente articolo 32, e non piu' tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale comunale deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale:
[2]l° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;
[3]2° la lista, o, nei Comuni divisi fra piu' collegi, le liste definitive dell'anno precedente;
[4]3° i cinque elenchi, di cui all'art. 29, con tutti i documenti relativi, ancorche' non vi siano stati reclami;
[5]4° i reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.
[6]L'altro esemplare della lista e degli elenchi e' conservato nella segreteria del Comune.
[7]Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del Comune.
[8]Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti, si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
