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[1]La Commissione elettorale provinciale:

[2]l° esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse; 2° decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione, che possono esserle direttamente pervenute;

[3]3° cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

[4]La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma puo' anche inscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui il secondo comma dell'art. 21.

[5]Essa deve radunarsi entro i 10 giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.

[6]Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art39 · fonte del testo