Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 523 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' o lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:
tolto: 1° i membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;
tolto: 2° i delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;
tolto: 3° coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle Universita' o degli Istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;
tolto: 4° coloro che conseguirono il diploma di maturita', la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;
tolto: 5° i membri degli ordini equestri del Regno;
tolto: 6° coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice conciliatori in conformita' delle leggi vigenti; di vice pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Societa' anonime od, in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito egalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;
tolto: 7° gli impiegati in attivita' di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio, delle accademie e dei corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle societa' ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.
tolto: Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti e tutti coloro che prestano opera manuale;
tolto: 8° gli ufficiali sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 15;
tolto: 9° i decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;
tolto: 10° coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art4 · fonte del testo