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[1]In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

[2]In assenza degli altri componenti, il presidente, da solo, puo', in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art47 · fonte del testo