Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il pubblico ministero comunichera' immediatamente al presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.
tolto: La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non e' necessario il ministero di avvocato.
tolto: Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'.
tolto: Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art46 · fonte del testo