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[1]L'ufficio di presidente, di vice presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate.

[2]Il vice presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso d'assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente, egli puo' inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

[3]Quando l'impedimento del presidente o del vice presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte d'appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianita'.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art63 · fonte del testo