Titolo III – Dei collegi elettorali
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76
- Art. 77
- Art. 78
- Art. 79
- Art. 80
- Art. 81
- Art. 82
- Art. 83
- Art. 84 — null
- Art. 85
- Art. 86 — Sono nulli i voti quando: 1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 58, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 75, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede; 2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 85, numero 4; 3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per più di un candidato o non siano uguali alla scheda tipo di cui all'art. 65, o contengano altre indicazioni, ovvero contengano indicazioni non ammesse dal terzo comma dell'art. 79 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante; 4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'art. 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta
- Art. 87
- Art. 88
- Art. 89
- Art. 90
- Art. 91
- Art. 92
- Art. 93
- Art. 94
- Art. 95 — null
- Art. 96