Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il segretario del seggio e' scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

[2]1º i cancellieri, i vice cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli Uffici giudiziari della provincia;

[3]2° i notai aventi residenza nella provincia;

[4]3° i segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della provincia;

[5]4° gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.

[6]La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

[7]Il segretario dev'essere rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di L 20 se vi abita e, in caso diverso, ha diritto alle indennita' di viaggio e di soggiorno spettanti ai vice cancellieri di tribunale di 1ª classe.

[8]II processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari, e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualita' di atto pubblico.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art64 · fonte del testo