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Gli scrutatori e i rappresentanti dei candidati, nonche', quando siano elettori del collegio, il segretario, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'articolo 63, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorche' non appartengano alla medesima.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
