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[1]In ogni pretura e' tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternita', eta', luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso e' inscritto.

[2]Una copia della fotografia, firmata dal pretore, e' ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio e' firmato dal pretore e dal cancelliere.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art78 · fonte del testo