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Qualora si verifichi la materiale impossibilita' di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli articoli 58 e 70, il presidente, udito il parere degli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possano soddisfare alla sincerita' e segretezza del voto, nonche' al buon ordine delle operazioni elettorali, restando pero' riservata alla Camera, la eventuale dichiarazione di nullita' di queste a norma dell'articolo 95.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
