Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 227 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della lista civile, del Gran magistero dell'Ordine mauriziano, e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:
tolto: a) dei ministri segretari di Stato, dei sottosegretari di Stato, del ministro della casa Reale, e del primo segretario del Gran magistero dell'Ordine mauriziano;
tolto: b) del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale erariale;
tolto: c) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;
tolto: d) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possano essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione;
tolto: e) degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;
tolto: f) dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanita', del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere;
tolto: g) dei professori ordinari delle Regie universita' e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art98 · fonte del testo