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Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della lista civile, del Gran magistero dell'Ordine mauriziano, e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:

  • a)dei ministri segretari di Stato, dei sottosegretari di Stato, del ministro della casa Reale, e del primo segretario del Gran magistero dell'Ordine mauriziano;
  • b)del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale erariale;
  • c)dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;
  • d)dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possano essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione;
  • e)degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;
  • f)dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanita', del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere;
  • g)dei professori ordinari delle Regie universita' e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art98 · fonte del testo