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[1]Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.
[2]Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa e' assimilato a quello in attivita'.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
