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[1]Il Governo e' autorizzato a sciogliere la convenzione 26 aprile 1919 con la Societa' elettro-ferroviaria italiana per la ferrovia Civitavecchia-Orte, ed a concedere, in deroga alle modalita' dell'art. 2 della legge 12 luglio 1908, n. 444, alla Societa' stessa la detta ferrovia in sola costruzione alle seguenti condizioni generali;

  • a)la concessione della costruzione comprendera' in un primo tempo soltanto la sede stradale e i fabbricati, e successivamente l'armamento e il completamento della linea;
  • b)il corrispettivo di ciascuno dei due gruppi di opere sara' rappresentato dalla corresponsione alla Societa' concessionaria di cinquanta annualita', comprensivo degli interessi e dell'ammortamento della spesa risultante dalla stima dei lavori allegata al progetto esecutivo.

[2]Tale sovvenzione potra' essere corrisposta anche per quote, secondo il progresso dei lavori, in base a regolari certificati di avanzamento;

  • c)qualora le mutate condizioni del costo della mano d'opera e delle materie prime siano tali da portare un aumento o una diminuzione superiore al 15 per cento dell'importo complessivo di una o piu' delle categorie di opere secondo la stima allegata al progetto esecutivo, sara' in facolta', rispettivamente della concessionaria e dell'Amministrazione governativa, di chiedere la revisione della misura del sussidio;
  • d)oltre le facilitazioni fiscali consentite dalle leggi vigenti, potra' essere accordata alla concessionaria la registrazione col pagamento del solo diritto fisso, degli atti di cessione e vincolo della sovvenzione governativa.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1312~art1 · fonte del testo