Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1921 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Chiunque porta, detiene, o conserva una o piu' bombe a mano od altri ordigni esplosivi od incendiari o pistole ed altri ordigni per emissione di gas-asfissianti di qualsiasi specie o materie esplodenti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza per cinque anni.

tolto: Se il condannato ha riportata altra condanna per reato della stessa indole, per contravvenzione concernente le armi e le materie esplodenti, o per delitto contro le persone o la proprieta', potra' essere assegnato a domicilio coatto a norma degli articoli 123 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-08-31;1175~art1 · fonte del testo