Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1921 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque porta, detiene, o conserva una o piu' bombe a mano od altri ordigni esplosivi od incendiari o pistole ed altri ordigni per emissione di gas-asfissianti di qualsiasi specie o materie esplodenti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza per cinque anni.
tolto: Se il condannato ha riportata altra condanna per reato della stessa indole, per contravvenzione concernente le armi e le materie esplodenti, o per delitto contro le persone o la proprieta', potra' essere assegnato a domicilio coatto a norma degli articoli 123 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-31;1175~art1 · fonte del testo