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[1]Chiunque porta, detiene, o conserva una o piu' bombe a mano od altri ordigni esplosivi od incendiari o pistole ed altri ordigni per emissione di gas-asfissianti di qualsiasi specie o materie esplodenti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza per cinque anni.

[2]Se il condannato ha riportata altra condanna per reato della stessa indole, per contravvenzione concernente le armi e le materie esplodenti, o per delitto contro le persone o la proprieta', potra' essere assegnato a domicilio coatto a norma degli articoli 123 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144.

Testo in vigore dal 6 settembre 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-31;1175~art1 · fonte del testo