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Vanno esenti da pena coloro che, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente legge, denuncino e consegnino all'ufficio di pubblica sicurezza, ed ove questo manchi, al comando dei Reali carabinieri, gli oggetti e le materie di cui all'art. 1.

Testo in vigore dal 6 settembre 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-31;1175~art5 · fonte del testo