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Lo pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma e dimensioni.

Testo in vigore dal 6 settembre 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-31;1175~art6 · fonte del testo