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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con le altre leggi e decreti che regolano la stessa materia.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 31 agosto 1921

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Rodino'

[6]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.

Testo in vigore dal 6 settembre 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-31;1175~art7 · fonte del testo