Il primo comma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato con modificazione con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre il 31 dicembre 1960".
Testo vigente dal 28 marzo 1958
