L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1952, le Amministrazioni comunali e provinciali sono tenute a concedere ai rispettivi tesorieri, siano o non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, su loro richiesta, un compenso annuale, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi. "Si deve ritenere l'esistenza della onerosita' solo quando si verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere".

Testo vigente dal 24 febbraio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-01-10;59~art1 · fonte del testo