L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1952, le Amministrazioni comunali e provinciali sono tenute a concedere ai rispettivi tesorieri, siano o non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, su loro richiesta, un compenso annuale, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi. "Si deve ritenere l'esistenza della onerosita' solo quando si verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere".
Testo vigente dal 24 febbraio 1951
