Per i conti consuntivi dei Comuni e delle Province, relativi agli esercizi fino al 1954, i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive Amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con i relativi documenti, in conseguenza di incendi, di operazioni belliche e di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33 e 35 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399. Le stesse disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Testo vigente dal 6 maggio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-04-07;142~art1 · fonte del testo