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[1]Con le modalita' e ai fini che saranno specificati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno indetti, fra i conduttori di fondi nel Regno, sei concorsi nazionali per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame e sei concorsi nazionali per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata per le annate 1939-40, 1940-41, 1941-42,1942-43, 1943-44 e 1944-45.

[2]Ognuno dei concorsi nazionali per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame e dei Concorsi nazionali per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata sara' dotato dei premi per il complessivo importo di L. 1.000.000.

[3]I concorsi di cui al presente articolo saranno indetti entro il 31 luglio immediatamente precedente l'annata agraria alla quale si riferiscono.

Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 28 ottobre 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;951~art2 · fonte del testo