Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009. 356 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Per le spese di ogni genere occorrenti per i concorsi nazionali disposti con gli articoli 1 e 2; per il funzionamento, nei riguardi delle attivita' di cui alla presente legge, degli organi che in ogni Provincia sostituiscono a norma, dell'articolo precedente, le soppresse Commissioni provinciali per la propaganda granaria; per la dimostrazione pratica, prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-1V, n. 562; per la partecipazione degli Enti e delle Associazioni a carattere nazionale alle attivita' per l'incremento della produzione cerealicola, a sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito in legge con la legge 15 aprile 1938-XVI3 n. 553, nonche' per le gare e i concorsi locali, previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, saranno iscritti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli stanziamenti diL. 9.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1944-45 e di lire 5.000.000 nell'esercizio finanziario 1945-1946.
tolto: Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1939-40, lo stanziamento di L. 6.512.000 disposto con l'art. 4 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito in legge con la legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553, gia' aumentato in un milione di lire con l'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 178, in dipendenza della proroga della durata del concorso nazionale di frutticoltura, e' elevato a L. 9.500.000.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia Diserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1939-XVII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Ciano - Rossoni - Di Revel
tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;951~art4 · fonte del testo