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In ciascuna provincia del Regno, la Commissione provin;ciale per la propaganda granaria di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e' soppressa e viene sostituita da un Comitato presieduto dall'ispettore agrario provinciale e composto del presidente e del vice presidente del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura e dei presidenti e vice presidenti delle Sezioni provinciali del Consorzio stesso.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 18 settembre 1942, n. 1204, convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1943, n. 336 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Il Comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951, e' soppresso e le sue funzioni vengono deferite al Comitato provinciale dell'agricoltura istituito ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1031".
Testo in vigore dal 14 maggio 1943 al 16 dicembre 2009
