Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CONGUAGLIO PER LE ANNATE AGRARIE DAL 1970-71 AL 1976-77 - COMPATIBILITA' DELL'INGRANAGGIO MOLTIPLICATIVO CON I PRECETTI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' censurabile il legislatore per avere scelto, nella determinazione dei coefficienti di conguaglio per le annate agrarie dal 1970-71 al 1976-77, un mezzo semplice e spedito, fondato sulla considerazione unitaria di alcuni gruppi di annate agrarie al fine di regolare una situazione rispetto alla quale era ben difficile intervenire in concreto con criteri diversi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 - dell'art. 15, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, concernente il conguaglio per le annate agrarie).
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CONGUAGLIO - ANNATA AGRARIA 1977-78 E ANNATE IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIMINUZIONE DEL 30% DEI COEFFICIENTI STABILITI NEGLI ARTT. 9, 10, 13 E 14 DELLA STESSA LEGGE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIO- NALE PARZIALE.
E' irrazionale la disposizione dell'art. 15, comma secondo, della legge 3 maggio 1982 n. 203, in virtu' della quale, per le annate agrarie 1977-78 e per quelle in corso all'entrata in vigore della legge stessa, si applicano i coefficienti stabiliti negli artt. 9, 10, 13 e 14, diminuiti del trenta per cento. Invero, per le annate 1977-1978 e successive e' possibile il determinarsi di una situazione in cui il canone risulti in concreto inferiore a quello delle annate precedenti. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 15, comma secondo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, limitatamente alle parole: "diminuiti del trenta per cento".
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CONGUAGLIO - OMESSA PREVISIONE DELLA PRODUTTIVITA' DI INTERESSI SULLA SOMMA PER IL PERIODO CONCESSO ALL'AFFITTUARIO PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La norma impuganta - che dispone la non produttivita' di interessi sulla somma dovuta a titolo di conguaglio, limitatamente al periodo (di diciotto mesi) concesso all'affittuario dall'art. 15, comma terzo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, per effettuare il pagamento - si inserisce armonicamente nel sistema dettato, in via generale, dal codice civile. Ed invero il locatore-creditore non potrebbe, prima della scadenza del termine di adempimento, pretendere interessi, ne' corrispettivi, trattandosi di credito non esigibile, ne' moratori, non potendo ravvisarsi un inadempimento colpevole prima della scadenza del termine, ne' compensativi, giacche' il capoverso dell'art. 1282 c.c. esclude la produzione di interessi su fitti e pigioni, prima che vi sia stata la costituzione in mora del debitore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 15, comma quarto, L. 3 maggio 1982, n. 203, per pretesa disparita' di trattamento, disponendosi la non produttivita' di interessi sulla somma dovuta a titolo di conguaglio, limitatamente al periodo di diciotto mesi, concesso all'affittuario dal comma precedente per effettuare il pagamento).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CONGUAGLIO DEL CANONE PER ALCUNE ANNATE AGRARIE - PAGAMENTO DI CANONI EFFETTUATO, SENZA CONTESTAZIONE DEL LOCATORE, PRIMA DEL 29 DICEMBRE 1977 - ESCLUSIONE DEL CONGUAGLIO - PERDURANTE OPERATIVITA' DI NORME GIA' ANNULLATE CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ARBITRARIA ESCLUSIONE DI RAPPORTI NON ESAURITI DALLA APPLICAZIONE DELL'ART. 136 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Allorche' e' pendente il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti relativi a rapporti sorti antecedentemente (e quindi il creditore puo', secondo i principi generali, pretendere quanto ancora gli e' dovuto), non e' consentito al legislatore ordinario limitare la portata dell'art. 136 Cost., ricorrendo, come nella specie, all'espediente di introdurre un nuovo onere, non previsto al momento dell'avvenuto pagamento parziale, e di escludere percio' l'acquisto del diritto successivamente riconosciuto dalla legge che ha sostituito quella dichiarata invalida in quanto in tal modo il rapporto non ancora esaurito rimane illegittimamente regolato dalla norma annullata, venendo cosi' indebitamente a ridursi l'operativita' dell'art. 136 Cost.. Ne' potrebbe sorgere dubbio, nella specie, sulle possibilita' della pronuncia di annullamento della disposizione denunciata per il fatto che il giudice a quo ha invocato quale parametro soltanto l'art. 3 della Costituzione: invero il principio di eguaglianza sancito da tale articolo risulta certamente violato dalla disposizione denunciata, la quale arbitrariamente esclude nei confronti di alcuni soggetti, titolari, come gli altri, di rapporti non esauriti, l'applicazione dell'art. 136 Cost., che in questa sede viene in rilievo come tertium comparationis. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. (in riferimento all'art. 136 Cost.) - l'art. 1, comma terzo, della L. 10 maggio 1978 n. 176, richiamato dall'art. 15, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203 (limitatamente alle parole "senza contestazione giudiziaria da parte del locatore"), che dispone la definitivita' dei pagamenti dei canoni effettuati, senza contestazione del locatore, anteriormente alla data del 29 dicembre 1977 e quindi esclude i suddetti pagamenti dal conguaglio stabilito dalla legge (in conseguenza delle sentenze nn. 155 del 1972 e 153 del 1977). Viene meno, in dipendenza di questa pronuncia di illegittimita' costituzionale, la diseguaglianza tra locatore e affittuario, dedotta dal giudice a quo sul rilievo che la preclusione era posta dalla norma invalidata solo nei confronti del primo. -cfr. S. nn. 155/1972, 153/1977.
Riguarda ancheart. 1 legge 176/1978
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NECESSITA' DI UN TERTIUM COMPARATIONIS - ASSUMIBILITA' ANCHE DI NORME COSTITUZIONALI.
Anche le norme costituzionali possono venire in rilievo come tertium comparationis. Nella specie, l'art. 3 Cost. risulta certamente violato dalla disposizione denunciata, che arbitrariamente esclude nei confronti di alcuni soggetti, titolari, come gli altri, di rapporti non esauriti, l'applicazione dell'art. 136 Cost..
Riguarda ancheart. 1 legge 176/1978