Sentenza n. 138/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 12legge 153/1975
- art. 25legge 153/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 25,
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 37 della legge 3 maggio 1982, n. 203
(Norme sui contratti agrari) , promossi con le ordinanze emesse il 16
dicembre 1982 e 20 gennaio 1983 dal Tribunale di Ravenna, il 1
febbraio, l'11 gennaio e il 28 febbraio 1983 dal Pretore di Orvieto, il
9 aprile 1983 dal Tribunale di Ancona, il 16 febbraio 1983 dal
Tribunale di Parma, il 3 maggio 1983 dal Tribunale di Siena, il 26
marzo e 6 aprile 1983 dal Tribunale di Modena, il 21 aprile e il 19
maggio 1983 dal Tribunale di Montepulciano, il 3 maggio 1983 dalla
Corte d'appello di Bologna, il 2 giugno 1983 dal Tribunale di
Montepulciano, il 9 giugno 1983 dal Tribunale di Macerata, il 3 maggio
e 5 luglio 1983 dalla Corte d'appello di Bologna, il 30 e 9 maggio 1983
dal Pretore di Orvieto, il 5 luglio 1983 dalla Corte d'appello di
Bologna, il 21 giugno 1983 dal Tribunale di Voghera, il 27 maggio 1983
dal Tribunale di Arezzo, il 5 luglio, 28 giugno e 11 giugno 1983 dal
Tribunale di Ancona, il 12 luglio e 27 settembre 1983 dal Tribunale di
Mantova, il 13 ottobre 1983 dal Tribunale di Macerata, l'8 ottobre 1983
dal Tribunale di Ancona, il 23 settembre 1983 dal Tribunale di Fermo,
il 10 ottobre 1983 dal Tribunale di Modena, il 25 maggio 1983 dal
Tribunale di Pesaro, il 1 luglio e 21 ottobre 1983 dal Tribunale di
Vasto, iscritte rispettivamente ai nn. 87, 226, 227, 228, 345, 346,
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 365, 366, 466, 510, 511, 512, 513, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 572, 573, 574, 575, 576, 577,
578, 579, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 661, 662, 663, 664,
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 725, 726, 728, 730, 731, 732, 767,
771, 774, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 902, 950, 951,
954, 955, 956, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 992, 993, 994, 1013,
1014, 1015 e 1016 del 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 177, 198, 205, 219, 267, 295, 301, 315, 322, 336, 342,
349 del 1983 e nn. 4, 11 e 18, 25 e 32 del 1984.
Visti gli atti di costituzione di Pezzi Achille, Ghetti Pierluigi
ed altra, Brusi Luigi, della Società Tenuta di Corbara, di
Alessandrini Angelo ed altra, Timoncini Emilio, Cenni Domenico,
Stacchiotti Giulio, Bertogalli Macedonio, Agostoni Emilio ed altri,
Borsi Anna, Meoni Ada ed altra, Gaetani Bonifacio ed altra, Paccagnini
Cipriano, Savio Clementina ed altri, Melli Gustavo ed altri, della
s.r.l. Immobiliare Cimarosa, di Nanni Daria, Fuligni Maria ed altri,
Noli Mario ed altri, Rinaldini Sandro ed altri, Mangiavacchi Ornella ed
altra, Bardi Pietro, Gori Clelia, Bertoli Anna ed altri, Paolucci Aldo,
della società Immobiliare Agricola, di Paolozzi Tullia, della s.n. c.
Azienda Agraria Fregoli, di Rettori Giancarlo ed altra, Clò Geminiano
ed altri, Mattioli Lodovico ed altra, Bugamelli Giuseppe, Torreggiani
Vittorio ed altra, Notari Andrea, Mascagni Luisa, Fortunato Laura,
Martini Dino ed altra, Archi Antonio, Baldassarri Apollonia, Zannetti
Giammarco ed altro, Latini Macioti Paola ed altro, Giorgi Vimercati, di
Vistarino Carlo, Sangiorgi Giuseppe, Dirani Alberto, Dari Marco,
Moretti Paolo, Frattani Enrico, della società Sinigiola, di Gatto
Cesare, Giampieri Eusebio, Bernacchia Ricciotti Antonietta, Buldrini
Alessandro, dell'Istituto Muzio Gallo, Ciamartori Rolando ed altra,
Bellucci Ernesto ed altra, Hercolani Fava Simonetti Filippo, Berti
Sisti Orlanda, Giuliani Giuliana ed altri, Zonghi Anna Serena,
Mancinelli Alvaro, Battaglia Ludovica, Pallucchini Amato ed altri,
Menichini Maria Luisa, Moscatelli Gentilini Diana ed altra, Toffoli
Bortolo ed altro, Suriani Alfonso, Bassi Renato ed altra, Bioli Corrado
ed altro, Cecchini Egidio nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 marzo 1984 il Giudice relatore
Francesco Saja;
uditi gli avvocati Salvatore Orlando Cascio, Michele Giorgianni e
Giuseppe Guarino per i concedenti, Emilio Romagnoli, Pietro Rescigno e
Francesco Galgano per i concessionari e l'avvocato dello Stato Stefano
Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del 14 settembre 1982 il concedente Pezzi Achille
chiedeva che la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Ravenna
dichiarasse, per vari motivi, non poter aver luogo la conversione del
contratto di mezzadria in affitto, chiesta dal mezzadro Timoncini
Emilio ai sensi dell'art. 25 l. 3 maggio 1982 n. 203, contenente norme
sui contratti agrari.
Nel corso del giudizio il Tribunale, con ordinanza del 16 dicembre
1982 (reg. ord. n. 87 del 1983) , sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della legge citata, in
riferimento agli artt. 3, 4, 41, 44 Cost.
Nell'ordinanza di rimessione si osserva che l'istituto della
conversione in affitto dei contratti agrari associativi -
caratterizzato dall'attribuzione di un diritto potestativo al
concessionario, che può attuare la conversione stessa senza bisogno di
consenso del concedente, mentre la proposta di questo deve essere
seguita dalla accettazione del primo (art. 28 l. cit.) - sembra
contrastare anzitutto con la libertà di iniziativa economica di cui
all'art. 41 Cost., libertà suscettibile di essere limitata a fini di
utilità sociale, ma non di essere soppressa. Né, aggiunge il
Tribunale, può dubitarsi che il concedente sia, insieme al mezzadro,
titolare dell'impresa agricola, non bastando ad annullare tale
qualifica il fatto che esistono alcuni concedenti "assenteisti".
L'istituto della conversione contrasta, secondo il Tribunale, anche con
gli artt. 42 e 44 Cost., in quanto la compressione dell'autonomia
negoziale limita il diritto di proprietà, con conseguente sostanziale
espropriazione, senza che ciò giovi al razionale sfruttamento del
suolo ed alla costituzione di equi rapporti sociali.
Le disposizioni impugnate sembrano al giudice rimettente
contrastare, ancora, coi principi di ragionevolezza e di eguaglianza di
cui all'art. 3 Cost., poiché, pur presupponendo una migliore
corrispondenza del contratto di affitto all'utilità sociale, esse
affidano la conversione alla volontà delle parti, lasciando così in
vita alcuni contratti associativi, con il conseguente diverso
trattamento di situazioni eguali.
Dubita infine il Tribunale che l'istituto in questione leda il
diritto al lavoro di cui all'art. 4, primo comma, Cost., potendo la
conversione risolversi in un obbligo del concedente di abbandonare la
propria attività lavorativa per unilaterale volontà del
concessionario, a cui è dato anche di accettare o meno la proposta
delle forme associative di cui agli artt. 30 e 36 l. cit.
2. - Le stesse questioni venivano sollevate dal medesimo Tribunale
con le ordinanze 20 gennaio 1983, in causa Ghetti c. Drei (reg. ord. n.
226 del 1983), Ghetti c. Benedetti (reg. ord. n. 227 del 1983), Brusi
c. Cenni (reg. ord. n. 228 del 1983).
In queste ordinanze il giudice rimettente aggiunge, quanto all'art.
3 Cost., che l'irragionevolezza delle norme impugnate sarebbe
confermata dal fatto che esse lasciano in vita le imprese associative
più deboli e sacrificano quelle dotate di maggiori capitali, in quanto
l'art. 31 l. cit. esclude dalla conversione le unità produttive
insufficienti
3. - Con ricorso del 14 dicembre 1982 Martini Caterina, concedente,
chiedeva che la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Parma
dichiarasse non potere aver luogo la conversione del contratto di
mezzadria in affitto, chiesta dal mezzadro Visconti Renzo ai sensi
della legge 3 maggio 1982 n. 203.
Nel corso del giudizio il Tribunale, con ordinanza del 16 febbraio
1983 (reg. ord. n. 510 del 1983) sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della legge citata, con
riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 41, 42, 43, 44, 46 Cost.
Le questioni venivano motivate sostanzialmente con gli stessi
argomenti già svolti nelle ordinanze di rimessione del Tribunale di
Ravenna. È anche ravvisabile, secondo il giudice rimettente,
un'espropriazione di impresa a carico del concedente che sul fondo ha
investito capitali e svolto un'attività di gestione, senza che
ricorrano i presupposti (interesse generale, procedimento legale e
indennizzo) di cui all'art. 43 Cost.
La trasformazione del concedente da esercente un'attività
economica in mero reddituario si porrebbe in contrasto anche con l'art.
4 Cost., violando il diritto al lavoro, inteso quale possibilità di
scegliere l'attività lavorativa ed i suoi modi di esercizio.
L'ingiustificato sacrificio di una delle parti del rapporto
associativo lederebbe, ancora una volta, il principio di eguaglianza:
né sarebbe possibile definire il mezzadro quale parte più debole,
stante la legislazione speciale a lui particolarmente favorevole.
Altro motivo di incostituzionalità è dato, secondo l'ordinanza di
rimessione, dal contrasto con l'art. 46 Cost, che asseconda forme di
imprenditorialità associativa.
Sarebbe anche violato l'art. 44 Cost., poiché il sacrificio
eccessivo dell'interesse del proprietario impedirebbe l'instaurazione
di più equi rapporti sociali, nonché l'art. 42 Cost., per l'esiguità
del canone d'affitto, determinato ancora secondo le rendite catastali
del 1939.
Il mutamento unilaterale della causa del contratto contrasterebbe,
infine, col principio di autonomia negoziale e così, indirettamente,
ancora con gli artt. 41 e 42 Cost.
Ordinanze sostanzialmente identiche a quella ora illustrata
venivano emesse in data 16 febbraio 1983 dallo stesso Tribunale nei
processi Bertogalli contro Cerdelli, Agostoni c. Papoli e Borsi c.
Guareschi (reg. ord. nn. 511, 512 e 513 del 1983).
4. - Questioni di legittimità costituzionale analoghe venivano
sollevate ancora con le seguenti ordinanze:
- Tribunale di Siena, 3 maggio 1983, in cause Meoni c. Nannetti,
Gaetani c. Fracassi, Paccagnini c. Rossi, Savio c. Fontanelli, Melli c.
Quercioli, Conforti c. Sani, s.r.l. Immobiliare Cimarosa c.
Mangiavacchi, Meoni c. Medaglini, Gaetani c. Barbi, Nanni c. Masi,
Fuligni c. Giannetti (reg. ord. da n. 540 a n. 550 del 1983).
Il Tribunale impugna gli artt. 25, 26, 28 e 30 l. n. 203 del 1982
in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 44 Cost.
- Tribunale di Modena, 26 marzo 1983, in cause Torregiani c. Clò,
Mascagni c. Mattioli, Notari c. Borghi, Fortunato c. Bugamelli (reg.
ord. nn. da 572 a 575 del 1983).
Il Tribunale impugna gli artt. 25, 26, 28 e 30 l. cit. in
riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 44 Cost.
- Tribunale di Montepulciano, 21 aprile 1983, in cause Noli c.
Rossi, Rinaldini c. Alfatti, Mangiavacchi c. Pascucci, Bardi c. Terrosi
(reg. ord. nn. da 576 a 579); 19 maggio 1983, in cause Noli c. Meloni,
Noli c. Pinzi Marino, Noli c. Pinzi Tito, Gori c. Canini, Bertoli c.
Pifferi, Bertoli c. Vannucci, Paolucci c. Del Ticco (reg. ord. da n.
604 a n. 610 del 1983); 2 giugno 1983, Società Immobiliare Agricola c.
Fantini, Paolozzi c. Nocchi, s.n. c. Azienda agraria Fregoli c.
Fabbrizzi, Rettori c. Del Ticco (reg. ord. da n. 661 a n. 664 del
1983).
Il Tribunale impugna gli artt. 25, 26, 28 e 30 l. cit. in
riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 44, 46 Cost.
- Corte d'appello di Bologna, 3 maggio 1983, in cause Martini c.
Foschini e Archi c. Sangiorgi (reg. ord. nn. 611 e 725 del 1983)
nonché 5 luglio 1983, Dirani c. Baldassarri e Dari c. Zannetti (reg.
ord. nn. 726 e 767 del 1983). La Corte impugna gli artt. 25, 26, 28 e
30 l. cit. in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 44 Cost.
- Tribunale di Voghera, 21 giugno 1983, in causa Giorgi Vimercati
di Vistarino Carlo c. Alberici (reg. ord. n. 771 del 1983), in cui -
con particolare riguardo alla tutela dell'imprenditore a titolo
principale, definito dalla legge n. 153 del 1975 - vengono impugnati
gli artt. 25, 26, 28, 30, 32 e 33 l. cit. in riferimento agli artt. 3,
4, 41, 42, 43, 44 Cost.
- Tribunale di Arezzo, 27 maggio 1983, in causa Cipriani c. soc.
Sinigiola (reg. ord. n. 774 del 1983), in cui vengono impugnati gli
artt. 25, 26, 28 e 30 l. cit. in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42,
43, 44, 46 Cost.
- Tribunale di Mantova, 12 luglio 1983, in causa Lucato c. Milani
(reg. ord. n. 902 del 1983) e 27 settembre 1983, in cause Dalzini c.
Grazzi e Bergamin c. Toffoli (reg. ord. nn. 950 e 951 del 1983). Nella
prima di queste ordinanze il Tribunale impugna gli artt. 25, 26, 34 e
37 l. cit. e nelle altre due gli artt. 25, 26 e 28. Le norme di
riferimento sono sempre gli artt. 3, 41, 44 Cost.
- Tribunale di Fermo, 23 settembre 1983, in causa Renzi c. Bassi
(reg. ord. n. 992 del 1983), in cui - anche con riguardo alla tutela
dell'imprenditore a titolo principale, che però il Tribunale stesso
ammette essere estranea alla fattispecie concreta - viene impugnato
l'art. 25 l. cit. in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.
- Tribunale di Modena, 10 ottobre 1983, in causa Trenti c. Bioli
(reg. ord. n. 993 del 1983), in cui - anche qui con particolare
riguardo alla tutela dell'imprenditore a titolo principale - vengono
impugnati gli artt. 25, 26, 28 e 30 l. cit. in riferimento agli artt.
3, 4, 41, 42 e 44 Cost.
- Tribunale di Pesaro, 28 maggio 1983, in causa Scribatti c.
Cecchini (reg. ord. n. 994 del 1983), in cui viene impugnato l'art. 25
l. cit. in riferimento all'art. 41 Cost.
- Tribunale di Vasto, ordinanze 1 luglio 1983, in cause Suriani c.
Palazzeschi Galassi, Suriani c. Colameo e Suriani c. Di Giacomo (reg.
ord. nn. 1013, 1014 e 1015 del 1983) e 21 ottobre 1983, in causa
Roselli c. Di Bartolomeo (reg. ord. n. 1016 del 1983). Il Tribunale
impugna gli artt. 25, 26, 28, 29, 30 e 31 l. cit. in riferimento agli
artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44 Cost.
- Pretore di Orvieto, ritenutosi competente quale giudice del
lavoro in forza dell'art. 47 l. 203 del 1982, con ordinanze del 1
febbraio 1983, nelle cause Bocchino c. Cipriani (reg. ord. n. 345 del
1983); Rosati c. Fattorini (reg. ord. n. 346 del 1983), s.p.a. Imprese
nazionali e coloniali- Casa vinicola Conte Vaselli c. Paggio (reg.
ord. n. 347 del 1983), idem c. Pettinelli (reg. ord. n. 348 del 1983),
idem c. Cognigni (reg. ord. n. 349 del 1983), idem c. Paggio (reg.
ord. n. 350 del 1983), idem c. Limoncini (reg. ord. n. 351 del 1983),
idem c. Gentili (reg. ord. n. 352 del 1983), Belcapo c. Petrangeli
(reg. ord. n. 353 del 1983), Battaglini c. Equitani (reg. ord. n. 354
del 1983), Battaglini c. Pelliccia (reg. ord.n. 355 del 1983),
Brazzetti c. Costantini (reg. ord. n. 356 del 1983), Societé anonyme
suisse d'exploitations agricoles" Tenuta di Corbara" c. Corradini (reg.
ord. n. 357 del 1983), Olimpieri c. Baffo (reg. ord. n. 358 del 1983),
Toccafondi c. Santelli (reg. ord. n. 359 del 1983), Olimpieri c. Ermini
(reg. ord. n. 360 del 1983), Societé anonyme suisse d'exploitations
agricoles "Tenuta di Corbara" c. Boccio (reg. ord. n. 361 del 1983),
Brazzetti c. Ricci (reg. ord. n. 362 del 1983), Societé anonyme suisse
d'exploitations agricoles "Tenuta di Corbara" c. Magarini (reg. ord. n.
363 del 1983), Caiello c. Corradini (reg. ord. n. 364 del 1983),
Societé anonyme suisse d'exploitations agricoles "Tenuta di Corbara"
c. Alcidi (reg. ord. n. 365 del 1983), idem c. Corradini (reg. ord. n.
366 del 1983); 30 maggio 1983, Ranchini c. Duranti (reg. ord. n. 728
del 1983); 9 maggio 1983, Tozzi c. Ubaldini, Muzi c. Menichetti,
Alberti c. Proietti (reg. ord. da n. 730 a n. 732 del 1983).
Con tutte queste ordinanze il Pretore impugna gli artt. 25 e 26 l.
cit., in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., osservando in
particolare che la conversione della mezzadria in affitto si risolve in
un atto ablativo senza indennizzo, tenuto conto specialmente
dell'esiguità del canone e dell'aggravato carico tributario dovuto
all'aumento delle rendite catastali per effetto del d.1. 30 dicembre
1982 n. 953 (conv. in l. 28 febbraio 1983 n. 53).
- Tribunale di Ancona, 9 aprile 1983, Alessandrini c Stacchiotti
(reg. ord. n. 446 del 1983); 5 luglio 1983, Istituto Muzio Gallo c.
Menghini, Ciarmatori c. Coloccini; 16 luglio 1983, Bellucci c.
Pesciarelli, Hercolani Fava Simonetti c. Gatto, Berti Sisti c.
Giampieri; 28 giugno 1983, Giuliani c. Bernacchia Ricciotti, Zonghi c.
Buldrini; 11 giugno 1983, Mancinelli c. Pulita; 8 ottobre 1983,
Istituto Muzio Gallo c. Gergho, Battaglia c. Stortoni, Pallucchini c.
Borgognoni, Menichini c. Bolletta, Moscatelli Gentilini c. Romiti, Pia
Società dei Missionari di San Carlo Scalabriniani c. Capogrosso (reg.
ord. da n. 831 a n. 839 e da n. 968 a n. 974 del 1983).
Il Tribunale impugna gli artt. 25, 26 e 31 l. cit. in riferimento
- Tribunale di Macerata, ordinanze del 9 giugno 1983, in cause
Ambrosini c. Moretti (reg. ord. n. 666 del 1983), Pagani e Latini-Macioti c. Bellesi (reg. ord. n. 670 del 1983), Cervigni c. Verdini,
Ambrosio c. Biagiola, Ambrosio c. Compagnucci, Lattanzi c. Rossetti
(reg. ord. nn. 665, 667, 668, 669 del 1983); 13 ottobre 1983, Amici
Perozzi c. Scarponi, Sartori c. Moglie, Rognanti Spoletini c.
Chiacchera (reg. ord. da n. 954 a n. 956 del 1983), con le quali
vengono impugnati gli artt. 25, 26, 28 e 31 l. cit. in riferimento agli
5. - La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta nelle
cause relative alle ordinanze nn. 87, 228, 360, 365, 366 del 1983
chiedendo che sia dichiarata la non fondatezza di tutte le questioni.
L'interveniente osserva che le norme impugnate apportano limiti
alla libertà d'iniziativa economica ed alla proprietà privata al fine
di potenziare le imprese agricole, favorendone l'assunzione da parte di
chi direttamente coltiva la terra, vale a dire per finalità sociali,
in conformità agli artt. 41 e 42 Cost. La legittimità dei detti
limiti rende altresì legittimi quelli all'autonomia contrattuale, il
cui esercizio è tutelato solo indirettamente nell'ambito dei citati
artt. 41 e 42 e può essere compresso dall'intervento del legislatore
ordinario, secondo il principio espresso dall'art. 1339 cod. civ. E
comunque escluso qualsiasi fenomeno anche indirettamente espropriativo.
Né - prosegue l'interveniente - trattandosi di perseguire il
razionale sfruttamento del suolo e di stabilire più equi rapporti
sociali, può ritenersi violata la riserva di legge di cui all'art. 44
Cost., per essere la conversione del contratto rimessa all'iniziativa
di soggetti privati, non escludendo la detta riserva meccanismi di
incentivo affidati alla volontà privata.
E ancora da escludere, secondo la Presidenza del Consiglio, una
violazione del principio di eguaglianza per irrazionale parificazione
dei concedenti assenteisti e non, poiché questi ultimi possono
escludere la conversione giovandosi particolarmente degli artt. 29, 30
e 36 l. n. 203 del 1982.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 4 Cost., l'interveniente
rinvia alle sue osservazioni relative all'art. 41.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, riportandosi alle dette
argomentazioni, interviene anche nelle cause relative alle ordinanze
nn. 550, 578, 663, 725, 726, 767, 771, 774, 902, 950, 951, 954, 955,
956, da 831 a 839, da 969 a 974, da 992 a 994, da 1013 a 1016.
6. - La legittimità costituzionale delle norme impugnate è
sostenuta anche da alcune parti private.
Timoncini Emilio (causa n. 87 del 1983) Cenni Domenico (n. 228 del
1983) e Stacchiotti Giulio (n. 466 del 1983) sostengono che l'art. 41,
secondo comma, Cost. "vieta" le imprese private confliggenti con
l'utilità sociale e che comunque l'istituto della conversione è il
risultato di una scelta discrezionale del legislatore, come tale non
censurabile dalla Corte.
Moretti Paolo (n. 666 del 1983) e Frattani Enrico (n. 671 del
1983), premettono alcune notizie storiche sulla mezzadria, considerata
bensì come contratto associativo eppure assoggettata alla
contrattazione collettiva al pari di un rapporto di lavoro subordinato
e poi vietata dalla legge n. 756 del 1964 senza che il divieto abbia
dato luogo a questioni di legittimità costituzionale; ciò posto, essi
svolgono ampie considerazioni sulla funzione economica dell'istituto
della conversione di cui alla legge in questione, la quale non
lederebbe gli interessi del concedente. Questi, infatti, se realmente
svolge un'attività imprenditoriale, può esercitare il diritto di
ripresa come coltivatore diretto o equiparato (artt. 7 e 42), oppure,
se "imprenditore a titolo principale", può esercitare le facoltà di
cui all'art. 30. Al di fuori di queste ipotesi, affermano le parti, la
figura dell'imprenditore-concedente corrisponde solo a una definizione
giuridico-formale, mentre l'esiguità del reddito pro-capite del
concessionario giustifica, sotto il profilo dell'utilità sociale,
interventi legislativi intesi al miglioramento della sua condizione,
non perseguibile né con la pura e semplice estinzione dei rapporti
associativi né con una diversa ripartizione in natura dei prodotti.
Le parti deducono anche che, in caso di conversione, al concedente
spetta il "premio" di cui all'art. 42 lett. g l. n. 153 del 1975.
Nelle cause relative alle ordinanze nn. 572, 574 e 575 del 1983 si
costituivano i coltivatori Clò ed altri, Mattioli e Bugamelli; in
quelle relative alle ordinanze nn. 725, 726 e 767 del 1983, Sangiorgi,
Dirani e Dari; e poi ancora Gatto, Giampieri, Bernacchia, Buldrini,
Pulita (ord. da n. 834 a n. 839 del 1983) e Bioli (ord. n. 993 del
1983), sostanzialmente ripetendo gli argomenti già esposti dagli altri
concessionari, ovvero riservandosi di svolgere le loro difese in
successive memorie.
7. - I concedenti Pezzi Achille, Ghetti Pier Luigi, Brusi Luigi,
Societé anonyme suisse d'exploitations agricoles "Tenuta di Corbara",
Alessandrini Angelo, Pagani e Latini-Macioti, Martini, Archi,
Baldassarri e Suriali chiedono dichiararsi l'illegittimità
costituzionale delle norme impugnate rifacendosi agli argomenti
contenuti nelle ordinanze di rimessione.
In particolare il Pezzi, il Ghetti ed il Brusi osservano anzitutto
che la conversione dei contratti agrari associativi in affitto integra
una illegittima sottrazione del potere di iniziativa economica privata
del concedente, riducendolo a semplice percettore di canoni. Essi
precisano che l'iniziativa economica va intesa come attività
produttiva in genere e addirittura come semplice destinazione di un
capitale alla produzione e non soltanto, quindi, come attività
d'impresa. Le parti aggiungono poi che una violazione del citato art.
41 è integrata già con la soppressione dell'autonomia negoziale del
concedente ed è ancor più evidente quando il medesimo, una volta
stipulato il contratto associativo, abbia investito capitali sul fondo
ed abbia provveduto alla sua gestione.
Inoltre sarebbe ravvisabile un trasferimento coattivo di impresa al
di fuori dei presupposti indicati dall'art. 43 Cost., nonché una
violazione degli artt. 42 e 44, dato che l'equilibrio delle posizioni
del concessionario e del concedente-proprietario dev'essere
salvaguardato anche tenendo conto degli investimenti effettuati da
quest'ultimo. Né, osservano ancora le parti, può parlarsi di
sacrificio della proprietà e dell'iniziativa economica privata per
fini di utilità generale, posto che la conversione è affidata alla
sola volontà del concessionario, ossia ad una valutazione
esclusivamente privatistica; la possibile sopravvivenza dei contratti
associativi dimostrerebbe altresì l'insussistenza di un loro contrasto
con l'utile generale e la contraddittorietà delle scelte del
legislatore.
L'incoerenza del legislatore nel disciplinare discrezionalmente la
materia sarebbe dimostrata, ancora, dall'esclusione della conversione
per le unità produttive insufficienti (art. 31 l. cit.) e dall'averla
riservata così alle unità produttive più prospere, ossia a quelle in
cui il concedente ha speso più energie lavorative ed ha effettuato i
maggiori investimenti.
Le norme impugnate contrasterebbero infine con gli artt. 3 e 4
Cost. per non avere il legislatore tenuto conto della posizione dei
concedenti-imprenditori agricoli a titolo principale, come definiti
dalla legge n. 153 del 1975, i quali, dedicando all'agricoltura la
maggior parte della loro attività lavorativa e traendone la maggior
parte del loro reddito, sono senza giustificazione sacrificati al pari
di ogni altro concedente e sono privati forzatamente del loro lavoro.
Nelle cause relative alle ordinanze nn. 511, 512 e 513 del 1983 si
costituivano i concedenti Bertogalli, Agostoni e Borsi, i quali
osservano come al proprietario del fondo spetti la qualifica di
imprenditore, a prescindere da una sua effettiva attività di gestione
dell'impresa, dovendosi aver riguardo alla struttura non all'effettivo
svolgimento del rapporto associativo. Legittimi, inoltre, sarebbero
gli interventi del legislatore ordinario su singole clausole dei
contratti, ma non anche una completa trasformazione del rapporto.
Si costituivano anche, riservandosi di illustrare i motivi in una
successiva memoria, i concedenti Meoni, Gaetani, Paccagnini, Savio,
Melli, Conforti, s.r.l. Immobiliare Cimarosa, Nanni, Fuligni, Noli,
Rinaldini, Mangiavacchi, Bardi, Gori, Bertoli, Paolucci, Società
Immobiliare Agricola, Paolozzi, Azienda agraria Fregoli, Rettori.
Carlo Giorgi Vimercati e la s.r.l. Sinigiola aderiscono alle
argomentazioni del Tribunale di Voghera.
L'illegittimità costituzionale dell'istituto della conversione
viene sostenuta ancora dai concedenti Torreggiani, Notari, Mascagni e
Fortunato, Toffoli, Istituto Muzio Gallo, Ciamartori, Bellucci,
Hercolani Fava Simonetti, Berti Sisti, Giuliani, Zonghi, Mancinelli,
Battaglia, Pallucchini, Menichini, Moscatelli, Bassi, Cecchini
8. - Le parti private Cenni, Moretti e Frattani hanno presentato in
prossimità dell'udienza memoria illustrativa insistendo sulla non
fondatezza di tutte le questioni.
Esse premettono una vasta introduzione storica che parte da
considerazioni relative all'età immediatamente postfeudale e giunge,
attraverso autori dell'Ottocento francese, fine alla crisi odierna
della agricoltura italiana, da cui emerge come della mezzadria siano
stati sempre avvertiti gli inconvenienti sociali ed economici.
Ultimamente, poi, il giudizio sfavorevole verso questo istituto è
stato espresso dal legislatore con la legge n. 756 del 1964
Esso deriva essenzialmente dalla natura del rapporto, solo
apparentemente associativo ma in realtà caratterizzato da una
contrapposizione permanente delle parti, nonché dai troppo esigui
redditi della famiglia mezzadrile; redditi suscettibili di aumento
attraverso la sostituzione della divisione dei prodotti con un canone
in denaro, la cui equità deve comunque essere valutata non soltanto
con riferimento alle variazioni del potere d'acquisto della moneta ma
anche alle variazioni dei costi di produzione e dei prezzi dei prodotti
agricoli.
La trasformazione è così giustificata dal fine di instaurare più
equi rapporti sociali (art. 44 Cost.), intesi come rapporti tra le
classi sociali, in considerazione della già rilevata sotto
remunerazione dei concessionari e della endemica conflittualità dei
rapporti attuali (ciò che renderebbe inconferente ogni richiamo
all'art. 46 Cost.).
Quanto alla pretesa disparità di trattamento tra concedente e
concessionario, essendo solo quest'ultimo titolare del diritto
potestativo di conversione, le parti osservano che la conversione
imposta dal concedente avrebbe comportato un'inammissibile assunzione
forzata di una serie di obbligazioni di fare da parte del
concessionario.
Non sarebbe poi configurabile la lamentata violazione del diritto
del concedente al lavoro (art. 4 Cost.) poiché non può considerarsi
costituzionalmente tutelata una posizione su cui da vent'anni il
legislatore ordinario ha espresso un giudizio negativo generalmente
condiviso.
Né sussiste, secondo le parti, una lesione del diritto di
iniziativa economica privata, poiché al concedente non è impedito di
iniziare, attraverso il diritto di ripresa, la conduzione di un'impresa
agricola.
Frattani Enrico ha depositato anche una seconda memoria
illustrativa, svolgendo ulteriormente gli argomenti sopra esposti.
9. - Memorie illustrative sono state presentate altresì da alcuni
concedenti.
Le parti Latini-Macioti e Pagani premettono che dalla legislazione
ordinaria non emerge - come vorrebbero i concessionari - un giudizio
negativo verso la mezzadria ma piuttosto tendenze contraddittorie:
infatti quel tipo contrattuale, dopo avere assunto caratteri più
spiccatamente associativi con la legge n. 756 del 1964, è stato
conservato, sia pure per i soli rapporti "di fatto", con la legge n.
592 del 1971 nonché, paradossalmente per le aziende più povere, con
la stessa legge n. 203 del 1982. Né, secondo le parti, può dirsi che
la legge attui le direttive comunitarie nn. 159 e 160 del 1972, che si
limitarono a consigliare miglioramenti tecnici delle imprese agricole
ma non mutamenti dei tipi contrattuali (mentre la legislazione francese
configura la conversione della mezzadria in affitto solo come rimedio
ad alcune gravi inadempienze delle parti).
Quanto alle diverse posizioni del concedente e del concessionario,
le parti sostengono che l'assenteismo del primo andrebbe quanto meno
dimostrato caso per caso mentre il secondo potrebbe essere tutelato,
nel momento dello scioglimento del rapporto associativo, solo con un
equo indennizzo, non potendo darsi una protezione privilegiata del
lavoro manuale (alla quale soltanto è ancorato il diritto di ripresa,
di cui all'art. 42 della legge in questione). La tutela del lavoro
dell'imprenditore viene riferita dalle parti anche all'art. 35 Cost.
La memoria illustrativa si chiude con considerazioni riferite ad
indagini economico-statistiche ed intese a dimostrare che la mezzadria
comporta, rispetto all'affitto, un indirizzo produttivo migliore, una
maggiore meccanizzazione, una zootecnia più diffusa ed un migliore
impiego della manodopera.
I Latini-Macioti e Pagani negano, ancora, che all'imprenditore
"espropriato" spetti il "premio" di cui all'art. 42 l. n. 153 del 1975,
previsto solo per i concedenti che volontariamente trasformino la
mezzadria in affitto.
Ulteriori memorie illustrative sono state depositate in prossimità
dell'udienza pubblica dalle parti Pezzi, Ghetti, Brusi, Martini, Archi,
Baldassarri, Zannetti.
Il concedente Suriani riprende gli argomenti già addotti dal
Pezzi.
Le memorie dei concedenti Bertogalli, Agostoni e Borsi sono fondate
soprattutto sulla qualità di imprenditore sia del concedente, su cui
grava il rischio d'impresa, sia del mezzadro, il quale ultimo non può
essere considerato come lavoratore subordinato e perciò contraente
più debole.
Meoni Elena ammette che l'istituto della conversione è in linea
con alcuni orientamenti espressi dalla Comunità Economica Europea, ma
rileva la non economicità del contratto di affitto, che dal 1971
sarebbe stato progressivamente abbandonato in Italia, mentre le
condizioni di vita e lo stato giuridico dei mezzadri sarebbero
progressivamente migliorati. La memoria si chiude con richiami
comparatistici, intesi a dimostrare l'intensa tutela della proprietà
privata nei rapporti agrari in tutta l'Europa occidentale.
Anche il Giorgi Vimercati di Vistarino pone in rilievo la propria
qualità di titolare di un'impresa agraria formata di molti poderi
condotti a mezzadria, mentre solo alcuni mezzadri hanno richiesto la
conversione. Egli si qualifica, anzi, imprenditore a titolo principale. Considerato in diritto :
1. - Tutte le ordinanze in epigrafe, sottopongono alla Corte
questioni di legittimità costituzionale analoghe o strettamente
connesse: pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
con unica sentenza.
2. - La prima questione concerne la disposizione, di portata
generale, dell'art. 25 l. 3 maggio 1982 n. 203, contenente norme sui
contratti agrari, nella parte in cui essa prevede la c.d. conversione
automatica in affitto, ossia senza il consenso del concedente, dei
contratti di mezzadria e colonia parziaria se la conversione stessa è
chiesta dal mezzadro o colono (in prosieguo, per brevità, si farà
esplicito riferimento soltanto al primo, con formula comprensiva anche
del secondo); mentre, se la richiesta proviene dal concedente, la
trasformazione del contratto non ha luogo senza il consenso del
mezzadro (art. 26 l. cit.).
Alcune ordinanze si riferiscono poi alla disposizione dell'art. 30
l. cit., relativa alla conversione nel caso in cui il concedente sia
imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975
n. 153: disposizione che contiene una disciplina speciale, ma che
comunque, in definitiva, privilegia pur sempre la volontà unilaterale
del mezzadro. Naturalmente il riferimento, contenuto nelle dette
ordinanze - precisamente dei Tribunali di Voghera (ord. n. 771/83),
Modena (ord. nn. 572-575 e 993/83) e Parma (ord. nn. 511 e 513/83) -,
formerebbe oggetto di distinta considerazione esclusivamente
nell'ipotesi di non fondatezza della questione generale, mentre in caso
contrario, per evidenti esigenze di carattere logico, esso rimarrebbe
necessariamente coinvolto nella decisione dell'impugnativa principale.
L'ambito dell'esame che la Corte deve condurre concerne soltanto le
due norme sopra indicate, sebbene i giudici a quibus abbiano
genericamente e confusamente indicato anche gli artt. 26, 28, 29, 31,
32, 33, 34 e 37 l. cit.; per vero, alcune di tali norme sono richiamate
senza una specifica ragione, mentre altre vengono utilizzate da qualche
ordinanza di rimessione per corroborare quanto dedotto a sostegno della
proposta questione di legittimità costituzionale della conversione
automatica.
Ai fini della delimitazione del detto ambito, giova altresì
aggiungere che tutti i giudizi principali hanno per oggetto contratti
di mezzadria o colonia parziaria, previsti nel primo comma del citato
art. 25, sicché non vengono in discussione gli altri contratti
indicati nel comma successivo.
3. - Prima di affrontare il problema fondamentale di cui la Corte
si deve occupare, è opportuno ricordare sinteticamente i precedenti
immediati della legge in oggetto.
Mentre nel codice civile del 1865 la mezzadria (così come la
colonia parziaria) era considerata un contratto di scambio ed era
inquadrata nell'istituto della locazione, nel codice del 1942 essa
venne qualificata come contratto associativo, dando luogo al sorgere
dell'impresa agricola la cui direzione fu attribuita al concedente
(artt. 2145 secondo comma e 2169).
A seguito di un ampio movimento di natura economico-sociale e
politica, che aveva radici lontane ma trovò nel dopoguerra motivi di
notevole accelerazione, venne ad affermarsi e prevalere un orientamento
di disfavore verso l'istituto, che non fu ritenuto più idoneo ad
assicurare, da un lato, il migliore sviluppo dell'agricoltura e,
dall'altro, il superamento degli inevitabili conflitti sociali tra
concedenti e coltivatori.
Fra le ragioni dell'insorto disfavore qui particolarmente rileva
l'inerzia (spesso riscontrabile) del concedente, il quale, trascurando
i propri doveri di direzione, comprometteva il buon andamento
dell'impresa, con grave danno dell'agricoltura in genere e con
specifico pregiudizio del mezzadro, ridotto a trarre modesti utili
dalla sua attività lavorativa. Da ciò l'acuirsi della tensione nei
rapporti tra le parti e il correlativo disinteresse del coltivatore,
non più disposto a sopportare gli oneri per la cura del fondo,
previsti a suo carico, ma incline a procurarsi la somma di denaro
necessaria per l'acquisto di un proprio fondo al fine di sottrarsi alla
soggezione al concedente e, in tal modo, diventando proprietario, di
poter provvedere autonomamente alla conduzione dell'azienda.
Una tappa di grande rilievo è rappresentata dalla legge 15
settembre 1964 n. 756, della quale, per quanto qui interessa, è
sufficiente ricordare il divieto di stipulare nuovi contratti di
mezzadria (art. 3) nonché l'attribuzione al mezzadro della con
titolarità della direzione dell'impresa (art. 6).
Il suddetto divieto venne ribadito dalla l. 4 agosto 1971 n. 592,
la quale tuttavia considerò efficaci quei contratti mezzadrili
instaurati di fatto dopo la legge del 1964.
La suindicata normativa nazionale trovò motivi di conforto in
alcuni atti della Comunità Economica Europea (come il secondo piano
Mansholt e le due direttive nn. 159 e 160 del 1972) in cui
tendenzialmente si mostrava preferenza per il contratto d'affitto (la
mezzadria, peraltro, era praticata in maniera molto limitata
nell'ambito comunitario e prevalentemente in alcune zone dell'Italia e
della Francia).
La legge n. 203 del 1982, oggetto di questo giudizio, viene ad
innestarsi in tale complesso normativo e, nel solco delle precedenti
scelte, ribadisce il divieto di instaurare nuovi rapporti di mezzadria,
imperativamente statuendo che l'unico schema utilizzabile per il
contratto agrario (salvo le modeste eccezioni degli artt. 30 e 36, e
probabilmente dell'art. 45, il cui contenuto è variamente inteso in
dottrina) è quello dell'affitto. Tale scelta legislativa non viene
limitata ai contratti futuri, ma è estesa anche a quelli in corso, ed
appunto a tale estensione si collega la conversione, prevista dagli
artt. 25 e segg. l. cit., del rapporto di mezzadria in quello di
affitto. Naturalmente, sarebbe del tutto fuori luogo soffermarsi sulle
discussioni dottrinali circa la correttezza dell'espressione usata
("conversione"), in quanto viene qui in considerazione il contenuto
dell'istituto e risulta invece priva di rilievo la terminologia alla
quale il legislatore ha fatto ricorso.
4. - Ciò posto, osserva la Corte come non sia in discussione la
scelta operata con la cit. l. 15 settembre 1964 n. 756 e successivamente
ribadita anche con la legge in esame, scelta di netto disfavore verso
la mezzadria, non più ritenuta idonea, come si è già accennato, né
all'incremento della produttività agricola, né al mantenimento dei
buoni rapporti sociali tra le categorie interessate.
Il punto in questione consiste invece nella conversione in affitto
di contratti associativi agrari in corso, collegata dal cit. art. 25 ad
un mero atto unilaterale del mezzadro: conversione della cui
legittimità costituzionale le ordinanze di rimessione dubitano
prospettando il contrasto con gli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44 e 46
della Costituzione.
5. - Si assume anzitutto che il principio di eguaglianza sancito
con l'art. 3 della Costituzione è leso per il fatto che, mentre la
richiesta del mezzadro trasforma senz'altro la mezzadria in affitto,
l'analoga richiesta del concedente è operativa soltanto se vi è
l'adesione dell'altra parte.
La questione non è fondata, non ricorrendo il presupposto
fondamentale del principio di eguaglianza, che esige la stessa
disciplina per situazioni identiche o sostanzialmente analoghe (mentre
richiede un regolamento differenziato per quelle che siano
caratterizzate da intrinseca eterogeneità).
È vero che in base al cit. art. 6 l. n. 756 del 1964 il mezzadro,
avendo ottenuto la contitolarità (insieme al concedente) del potere di
direzione dell'impresa, ha assunto la posizione di imprenditore,
posizione che gli è stata riconosciuta dalla consolidata
giurisprudenza ordinaria. Ma ciò non impedisce che il legislatore
possa tenere conto degli effettivi contenuti dei rapporti sociali, i
quali, se pure in precedenza unificati e confluenti in un'analoga
qualifica giuridico-formale, pur tuttavia nella realtà fenomenica
metagiuridica conservano una loro intrinseca diversità, alla quale la
legge successiva, in base a mutati orientamenti, intende dare rilievo:
ed è evidente come alla comune con direzione (nel cui ambito non è
peraltro pacifico che i poteri delle due parti siano identici) il
mezzadro aggiunge il lavoro manuale e con esso un vincolo più intenso
e diretto con il fondo, elementi questi che non irrazionalmente possono
determinare nei suoi confronti una maggiore attenzione e una più
spiccata considerazione da parte del legislatore.
E di ciò può trarsi conferma dalla stessa legge n. 756 del 1964,
la quale, pur disponendo la coimprenditorialità, ha infranto,
definitivamente il criterio della ripartizione al 50 per cento degli
utili e dei prodotti (che pur dovrebbe conseguire, secondo un criterio
logico-formale, all'analoga posizione conferita ai due soggetti),
privilegiando il mezzadro (art. 4) al quale ha attribuito il 58 per
cento (come ha anche privilegiato il colono: artt. 9 e 10 l. cit.). E
tale trattamento di maggior favore risulta ribadito nella legge
impugnata (artt. 30 e 37), la quale ha aumentato in misura ancora
maggiore la quota del mezzadro per i contratti non convertiti,
confermando così ulteriormente una tendenziale preferenza per il
coltivatore.
Conseguentemente il migliore trattamento riservato al mezzadro in
tema di conversione non può ritenersi, sotto il profilo qui
considerato, ingiustificato ed arbitrario, ma trova fondamento in una
scelta economico-sociale e politica che, come tale, è riservata al
legislatore.
6. - Neppure regge l'altra denunzia, con cui si lamenta la
violazione dello stesso art. 3 Cost. per intrinseca irragionevolezza
delle norme: irragionevolezza dedotta anzitutto con un'argomentazione
di carattere generale e poi suffragata con singoli, specifici motivi.
A) L'argomentazione generale si fonda sul fatto che la conversione
non ha carattere universale, ma è rimessa alla volontà delle parti,
le quali possono non chiederla, protraendo così il rapporto di
mezzadria per il tempo previsto dall'art. 38: il che, secondo le
ordinanze di rimessione, priverebbe l'istituto di qualsiasi fondamento
razionale, non essendo compatibile il potere dispositivo attribuito ai
soggetti interessati con il carattere automatico (o coattivo) della
trasformazione richiesta dal mezzadro.
Sebbene questo argomento sia ampiamente sviluppato anche negli
scritti difensivi dei concedenti, non sembra alla Corte che esso sia
convincente.
Indubbiamente il legislatore del 1982, come già rilevato, ha
inteso perseguire l'interesse superiore della produzione e nello stesso
tempo comporre i conflitti tra le categorie interessate, creando un
sistema di effettivo e perdurante equilibrio; a ciò egli ha
provveduto, tendenzialmente inclinando per il contratto di affitto e
ulteriormente ribadendo il suo giudizio sfavorevole per la mezzadria:
giudizio sfavorevole dovuto non tanto al carattere associativo di essa,
perché gli artt. 30 e 36 consentono negozi associativi di altro tipo
(e lo stesso art. 45 è interpretato da parte della dottrina nel senso
che autorizza tali negozi, sia pure con l'assistenza delle
organizzazioni sindacali), quanto per la ricordata sua intrinseca
inidoneità funzionale a realizzare, di regola, il modello agrario più
conveniente.
Ciò posto, sembra eccessivo accusare la legge di irrazionalità
sol perché essa, sui contratti in corso, non è intervenuta
autoritativamente e drasticamente, ma ha voluto utilizzare la
cooperazione delle parti, lasciando al loro giudizio di stabilire se
l'inidoneità funzionale della mezzadria, generalmente riscontrabile,
si riveli insussistente nel singolo caso, sicché esse possano decidere
di proseguire il rapporto in corso. La scelta legislativa non poteva
certo non essere incondizionatamente obbligatoria per i futuri
contratti; per quelli in corso, invece, non sembra irragionevole aver
consentito nei singoli casi concreti, in base alle precedenti
esperienze, il giudizio delle parti interessate sul funzionamento dello
strumento giuridico scelto e la facoltà, loro accordata, di perdurare
nel rapporto in atto.
B) Per quanto concerne poi le singole norme invocate come tertium
comparationis, osserva brevemente la Corte che da esse non può
ricavarsi alcun elemento degno di rilievo.
Non è invero illogico che la conversione sia stata esclusa per le
unità produttive insufficienti (art. 31), in quanto l'inidoneità del
fondo non permetterebbe di conseguire il potenziamento e miglioramento
dell'agricoltura, che è uno dei due obiettivi fondamentali a cui è
preordinato l'intervento del legislatore in tema di conversione.
Fuori di proposito - e senza alcuna motivazione - vengono poi
indicati gli artt. 28, 32 e 33, i quali prevedono casi particolari di
conversione, rispettivamente relativa ad aziende pluripoderali o
richiesta da più concessionari, mentre completamente estranea alla
materia in esame è la disposizione dell'art. 37, concernente
modificazioni delle quote di riparto dei prodotti e degli utili. Si
deve pertanto concludere che la censura mossa in riferimento all'art. 3
Cost. si presenta, sotto tutti gli aspetti, priva di giuridico
fondamento.
7. - Brevi rilievi sono sufficienti per confutare la censura
riferita all'art. 43 Cost., mossa dai giudici a quibus sul presupposto
che la conversione importi, a carico del concedente, l'espropriazione
dell'impresa.
Tale norma, la quale consente che la legge possa prevedere - a
favore dello Stato, o di enti pubblici, o di comunità di lavoratori o
di utenti - la riserva, mediante espropriazione e salvo indennizzo, di
imprese di preminente interesse generale attinenti a servizi pubblici
essenziali, a fonti di energia e a situazioni di monopolio, sarebbe
stata violata, sempre secondo i detti giudici, sotto diversi aspetti:
precisamente perché la conversione sarebbe prevista senza il rispetto
della riserva di legge, dato che le parti, come si è detto, possono
escluderla, e sarebbe prevista altresì senza indennizzo, nonché a
favore di soggetti diversi da quelli indicati nella stessa norma
costituzionale citata.
In contrario è sufficiente obiettare che nell'ipotesi in esame non
si configura un trasferimento della impresa agricola, ma soltanto una
limitazione dell'autonomia negoziale, sostituendosi al rapporto
originario di mezzadria quello di affitto: il titolare del fondo
mantiene integro il diritto, generalmente reale, che aveva sui beni, e
continua a goderne sia pure attraverso un tipo di contratto che, se
anche diverso rispetto a quello precedentemente stipulato, è pur
sempre preordinato al razionale sfruttamento del suolo e trova nella
pratica degli affari larga applicazione
(quantitativamente persino maggiore, secondo le statistiche ufficiali,
della mezzadria). Alla scadenza dell'affitto il concedente riprende poi
la libera disponibilità dei beni aziendali e ciò conferma come nella
fattispecie non sia ravvisabile alcun trasferimento.
In alcune memorie difensive e nella discussione orale si è
accennato che, se pur deve escludersi un'espropriazione, vi sarebbe pur
sempre una requisizione, da considerare del pari illegittima per le
medesime ragioni anzidette. Ma, a parte ogni altro rilievo, risulta
chiaro come all'ipotesi considerata è completamente estraneo
l'istituto richiamato, non potendosi trattare di requisizione in
proprietà, perché questa concerne soltanto cose mobili, e dovendosi
escludere la requisizione in uso giacché di essa manca l'elemento
essenziale, perdurando il pieno godimento del bene da parte del
concedente, sia pure con una posizione giuridica mutata.
8. - Una confutazione ancor più breve è sufficiente per
l'impugnativa che si riferisce all'art. 46 della Costituzione, il quale
dispone che "ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e
in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il
diritto dei lavoratori di collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende". Secondo alcuni giudici
rimettenti l'istituto della conversione automatica contrasterebbe con
il ricordato precetto costituzionale, il quale, promuovendo la
collaborazione dei lavoratori, favorisce le forme di imprenditorialità
associativa.
Ora, non sembra che si possa concordare sull'utilizzazione in
subiecta materia della suindicata norma, la quale, invece, è diretta a
consentire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende
(cogestione) e concerne quindi l'ipotesi inversa a quella considerata.
Peraltro può aggiungersi che, come la legge può autorizzare tale
cogestione, così può vietare un determinato tipo associativo, quando
ritenga che esso non sia utile all'interesse generale che richiede, per
contro, come nella specie, una conduzione unitaria dell'impresa.
Indubbiamente tale divieto non è illimitato, ma soggiace al normale
controllo di costituzionalità, il quale però può essere
appropriatamente effettuato non in riferimento al precetto
costituzionale in oggetto, bensì al disposto dell'art. 41 Cost.,
relativo al potere di iniziativa economica.
9. - Proprio su questa norma le ordinanze di rimessione fondano la
principale censura, ampiamente e insistentemente sviluppata dalla
difesa dei concedenti, i quali deducono che la disposizione impugnata
ha soppresso l'iniziativa economica privata o, comunque, ne ha ridotto
il contenuto al di là dei limiti costituzionalmente consentiti.
In proposito osserva la Corte che il cit. art. 41, dopo aver
proclamato la libertà di iniziativa economica, ammette che la legge
ordinaria (veramente la riserva di legge non è enunciata
espressamente, ma viene comunemente ritenuta sussistente) ponga delle
limitazioni per ragioni di utilità sociale: e tale finalità,
trattandosi di proprietà fondiaria, risulta definita dalla stessa
Costituzione nell'art. 44, il quale ha per obiettivo il conseguimento
del razionale sfruttamento dei suoli e l'instaurazione di equi rapporti
sociali.
Prima però di esaminare se l'istituto della conversione possa
effettivamente giustificarsi secondo il disposto del cit. art. 44 (e
cioè in base all'utilità sociale come definita da tale norma), deve
la Corte soffermarsi su alcuni rilievi pregiudiziali formulati dalla
difesa dei concedenti e ampiamente sviluppati nella discussione orale.
Si è eccepito in proposito che l'art. 41 può bensì imporre delle
limitazioni al potere di iniziativa privata per utilità sociale, ma
che tali limitazioni non possono spingersi sino al punto di mutare, in
aperto contrasto con la libera volontà delle parti, la natura e la
causa del contratto, e a conforto sono state citate le decisioni di
questa Corte nn. 53 del 1974 e 181 del 1981.
Non sembra però che il richiamo alle predette decisioni sia
pertinente e che l'invocato principio possa trovare qui applicazione.
Nelle fattispecie da tali decisioni considerate, invero, il
legislatore era intervenuto rispetto ad un regolamento negoziale che
viveva nella realtà esattamente come le parti lo avevano voluto, e
aveva sostituito ad esso autoritativamente un diverso rapporto
giuridico il quale, in un caso (quello della sent. n. 53 del 1974),
importava addirittura la sostituzione di un diritto reale ad un diritto
di obbligazione.
Nell'ipotesi qui in esame, al contrario, il legislatore si è mosso
in altro senso, e precisamente per adeguare la disciplina normativa ad
una situazione in cui, nella normalità dei casi, la collaborazione
imprenditoriale tra concedente e mezzadro era solo apparente - per
circostanze originarie ovvero sopravvenute alla costituzione del
rapporto - mentre in effetti l'impresa mezzadrile era gestita solo dal
secondo, essendosi il primo trasformato di fatto in un puro percettore
di reddito. Il che fa perdere consistenza anche ai rilievi formulati
sull'ammissibilità della conversione di un contratto associativo in
contratto commutativo: senza dire che sulla natura associativa della
mezzadria sono state mosse in dottrina alcune riserve, ravvisandosi in
essa da qualche autore piuttosto una contrapposizione di interessi che
una comunanza di scopo.
La ratio legis, così individuata, risulta inequivocabilmente dai
lavori preparatori e, in particolare, dalla relazione di maggioranza al
Senato della Repubblica, con cui venne giustificata la conversione
forzosa sul rilievo appunto che "nella grande maggioranza dei casi
nelle imprese mezzadrili di fatto l'unico imprenditore è il mezzadro"
perché il concedente ha trascurato i doveri inerenti alla condirezione
dell'impresa, disinteressandosi di essa e percependo quindi la sua
quota alla stregua di un canone di affitto.
Né può accedersi alla tesi, svolta in alcuni scritti difensivi
delle parti concedenti e condivisa da un'esigua corrente dottrinale,
secondo cui la semplice destinazione di un capitale a fini produttivi
è espressione di iniziativa economica e perciò deve godere della
tutela di cui all'art. 41 Cost., ancorché il titolare, mantenendo una
posizione passiva o un comportamento omissivo, assuma la figura
comunemente definita di "assenteista". In realtà l'art. 41 cit.
tutela la posizione dell'imprenditore, ossia di colui che eserciti
un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni e servizi e quindi, per quanto concerne specificamente
la questione in esame, di chi si adoperi efficacemente per la
coltivazione del fondo; solo quest'ultimo quindi può considerarsi
partecipe dell'attività imprenditoriale e, perciò, destinatario della
tutela dell'art. 41 Cost.
10. - In base a tutti i superiori rilievi deve ritenersi che la
richiamata ratio, a cui si è ispirato il legislatore per introdurre
l'istituto e della conversione automatica, merita, in linea di
principio, di essere condivisa, non essendo certo irrazionale che egli
abbia voluto impedire, non solo la nascita, ma anche la prosecuzione
del rapporto in esame.
Però - e qui risiede il vizio della disciplina legislativa - non
essendo il fenomeno dell'assenteismo assolutamente generalizzato
(tenuto conto che il relatore al Senato lo riferì alla "grande
maggioranza dei casi"), non può ritenersi rispondente
all'imprescindibile requisito dell'utilità sociale, voluto dall'art.
41 ed esplicato per la proprietà fondiaria dall'art. 44, una
conversione indiscriminatamente disposta anche per i casi in cui il
concedente abbia adempiuto i suoi oneri, e in cui quindi, funzionando
il rapporto normalmente, risulta senza dubbio ingiustificata la
trasformazione forzosa disposta dal legislatore.
Al riguardo è certamente esemplare il caso dell'imprenditore
agricolo a titolo principale, ossia di colui che dedica alla
coltivazione della terra almeno due terzi del proprio tempo di lavoro
complessivo e che ricava dall'attività medesima almeno due terzi del
proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione
fiscale (art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153). Tale figura, individuata
dapprima in sede comunitaria (Direttive nn. 159 e 160 del 1972) e
quindi accolta nella legislazione nazionale, è stata giustamente
considerata pienamente rispondente ai requisiti soggettivi per la
proficua gestione del fondo agricolo. Infatti sono stati previsti nei
confronti dell'imprenditore predetto agevolazioni e incentivi idonei al
proseguimento dell'attività di un settore generalmente depresso
(vedasi l. n. 153 del 1975 cit.). Pertanto non consentito, in base ai
parametri degli artt. 41 e 44 Cost., deve ritenersi il trattamento
riservato al detto imprenditore dall'art. 30 della legge impugnata, il
quale contiene una disciplina contorta e contraddittoria che, in
definitiva, permette l'estromissione di lui dall'impresa, equiparandolo
in tal modo al concedente "assenteista".
Analogamente non può ritenersi consentita la conversione forzosa
nei confronti dei concedenti che osservano in maniera adeguata i doveri
inerenti alla condirezione dell'impresa mezzadrile, pur non possedendo
i rigorosi requisiti prescritti dal citato articolo, resi più rigidi
dalla legislazione nazionale rispetto alla normativa comunitaria, che
indica il 50 per cento (in luogo dei due terzi) dell'attività
lavorativa e del reddito da lavoro.
La corretta osservanza dei doveri del concedente, secondo i più
elementari canoni di esperienza e di logica, non può, invero, non far
ritenere l'efficace funzionalità dell'impresa mezzadrile, sicché in
questo caso la conversione automatica non trova razionale fondamento.
Il fine di stabilire equi rapporti sociali, prescritto dall'art. 44
della Costituzione, impone al legislatore ordinario di intervenire per
un superiore fine di giustizia, ossia per stabilire un equilibrio
sostanziale fra le diverse categorie interessate e rimuovere così gli
ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione dei coltivatori all'organizzazione economica
del Paese: equilibrio che chiaramente rimane escluso in presenza di
una normativa che privilegia smisuratamente e senza alcun valido
fondamento razionale una parte a danno dell'altra (cfr. per riferimenti
sent. 5 aprile 1974 n. 107).
11. - I rilievi sopra formulati trovano riscontro anche nei lavori
preparatori della legge, essendosi le Commissioni parlamentari della
Giustizia e degli Affari costituzionali, oltre ad alcuni parlamentari,
espresse contro l'indiscriminata conversione automatica, la quale non
poteva ritenersi costituzionalmente corretta: precisamente, venne
osservato che la premessa, da cui il legislatore muoveva (e cioè
l'assenteismo verificatosi nella maggioranza dei casi), non
giustificava una disciplina legale assolutamente generalizzata, che si
rivelava ictu oculi incoerente ed arbitraria.
Critiche sostanzialmente coincidenti sono state mosse da una vasta
corrente dottrinale, comprendente i sostenitori dell'istituto della
conversione in sé considerato, che hanno proposto di limitarne la
previsione esclusivamente nei confronti dei concedenti "assenteisti".
Ed infine può ricordarsi come in Francia tale istituto, pur in
mancanza - il che è molto significativo - di espressi vincoli di
carattere costituzionale, quali invece quelli esistenti negli artt. 41
e 44 della nostra Costituzione, è stato previsto soltanto in alcuni
casi, nei quali emergono il disinteresse del concedente e il
conseguente pregiudizio derivante all'impresa agricola
(art. 417/11 Code rural modificato dal decreto n. 83-212
del 16 marzo 1983).
Le gravi conseguenze dell'indiscriminata conversione non sono
sfuggite alla difesa dei mezzadri, la quale ha sostenuto che esse
possono essere impedite con l'esercizio del diritto di ripresa previsto
dall'art. 42 l. n. 203 del 1982 in esame e che comunque i concedenti
hanno diritto al "premio" previsto dall'art. 42 lett. g) l. n. 153 del
1975 cit.
Tali argomenti peraltro non sembrano convincenti.
Per quanto concerne il primo di essi, è sufficiente osservare che
il diritto di ripresa (mutuato dalla legislazione francese, nella quale
però, come si è detto, la conversione è stata ragionevolmente
limitata) è subordinato a tutte le condizioni elencate nelle lettere
a), b), c) e d) del cit. art. 42, tra cui primeggiano quella di essere
coltivatore diretto o equiparato e l'assunzione dell'obbligo di
coltivare per nove anni il fondo direttamente o a mezzo dei propri
familiari. Al riguardo va osservato che queste condizioni non sono
ammissibili nei confronti del concedente che ha correttamente osservato
i propri doveri e intende mantenere le propria posizione di
imprenditore senza assumere l'impegno o avere la possibilità di
coltivare direttamente il fondo: sono evidenti per vero le
irrazionalità ed iniquità del sistema verso chi, adeguatamente
cooperando al buon funzionamento dell'impresa agricola, dà il suo
contributo per lo sviluppo e il potenziamento del settore e quindi non
può essere allontanato per la mera scelta del mezzadro, il quale,
peraltro, di tale partecipazione si è in precedenza giovato.
Relativamente al secondo argomento difensivo, è sufficiente
replicare che l'art. 42 l. n. 153 del 1975 (e cioè molto anteriore
all'entrata in vigore della l. n. 203 del 1982) non prevede un
indennizzo finalizzato a compensare una limitazione coattiva, bensì un
semplice premio diretto ad incentivare il volontario ricorso
all'affitto: sicché non è possibile né sotto il profilo giuridico
della qualificazione né sotto quello economico (ossia della sua
entità), la pretesa equiparazione, che, peraltro, è semplicemente
affermata senza che sia stata data alcuna valida dimostrazione.
12. - Conclusivamente deve dichiararsi l'illegittimità
costituzionale dell'art. 25 l. 3 maggio 1982 n. 203 nella parte in cui
prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore a titolo
principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153, ovvero abbia
comunque dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui
ai contratti associativi previsti nel primo comma del cit. art. 25, la
conversione richiesta dal mezzadro abbia luogo senza il consenso del
concedente stesso. Ovviamente spetta al giudice del processo civile
accertare la concreta adeguatezza nei singoli casi dell'attività
svolta dal concedente nella conduzione dell'impresa.
Tale dichiarazione di illegittimità determina anche quella
dell'art. 30 relativo all'imprenditore a titolo principale, la cui
posizione risulti compresa nella ora indicata pronuncia.
La pronuncia stessa assorbe poi la censura relativa all'art. 4
della Costituzione - il quale tutela ogni forma di lavoro - perché il
concedente, il quale ha adeguatamente contribuito alla conduzione
dell'impresa agricola trova, a seguito di essa, quella piena tutela
che, invece, non spetta al concedente "assenteista".
Di conseguenza va presa in considerazione la posizione del mezzadro
che non ottiene la conversione per il mancato consenso del concedente,
non prevista dalla normativa in esame: perciò, in applicazione
dell'art. 27 l. n. 87 del 1953, va altresi 'dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 34, primo comma, lett. b della legge impugnata
nella parte in cui non comprende anche il caso di non avvenuta
conversione per mancata adesione del concedente che sia imprenditore a
titolo principale o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla
condirezione dell'impresa mezzadrile di cui ai contratti associativi
previsti nel primo comma dell'art. 25 della stessa legge: sicché anche
in tali casi il contratto di mezzadria in corso avrà la durata di
dieci anni ivi stabilita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti dai giudizi
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della l. 3
maggio 1982 n. 203 nella parte in cui prevede che, nel caso di
concedente il quale sia imprenditore a titolo principale ai sensi
dell'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 o comunque abbia dato un adeguato
apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi
previsti nel primo comma dello stesso art. 25, la conversione richiesta
dal mezzadro o dal colono abbia luogo senza il consenso del concedente
stesso;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della
stessa legge;
c) in applicazione dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953 dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, lett. b), l.
n. 203 del 1982 nella parte in cui non comprende anche il caso di non
avvenuta conversione per mancata adesione del concedente che sia
imprenditore a titolo principale o che comunque abbia dato un adeguato
apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi
previsti dell'art 25, primo comma della medesima legge;
d) dichiara per il resto non fondata la questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 25 l. cit., sollevata dalle ordinanze
in epigrafe in riferimento agli art. 3, 4, 41, 42, 43, 44 e 46 della
Costituzione.
Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 3 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte