Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione mediante coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale risultante dal catasto terreni 1939 - Inidoneità di quel catasto a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni - Lesione della garanzia della proprietà terriera, in contrasto con il principio di instaurazione di equi rapporti sociali - Illegittimità costituzionale.
Sono costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione - gli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203, i quali prevedono un meccanismo di determinazione del canone di equo affitto basato sul reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 1939, n. 976. Infatti detto meccanismo di determinazione del canone di equo affitto, risulta privo, ormai, di qualsiasi razionale giustificazione, sia perché esistono dati catastali più recenti ed attendibili ai quali fare eventualmente riferimento sia perché in ogni caso, a distanza di oltre un sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali. - Con riguardo alle previgenti discipline del canone di equo affitto, v. citate sentenze di illegittimità costituzionale n. 155/1972 e n. 153/1977. - Con riguardo alla normativa dichiarata incostituzionale, v. citata precedente sentenza di non fondatezza n. 139/1984.
Riguarda ancheart. 62 Contratti agrariart. 3 legge 814/1973art. 3 legge 662/1996art. 26 legge 28/1999art. 4 d.l. 326/1987
Contratti agrari - Canoni - Criteri di determinazione - Riferimento al reddito dominicale stabilito a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589 - Lamentata irrisorietà del canone - Difetto di indicazione dei termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilita' - per mancata indicazione dei termini della fattispecie concrete oggetto del giudizio principale - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 impugnati, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, nella parte in cui, imponendo di prendere a base del calcolo per la determinazione del canone il reddito dominicale stabilito a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, pur con i previsti coefficienti di rivalutazione, non consentirebbero di giungere alla quantificazione di un canone che non sia irrisorio. L.T.
Riguarda ancheart. 62 Contratti agrari
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - ATTRIBUZIONE ALLE APPOSITE COMMISSIONI DELLA COMPILAZIONE DELLE TABELLE SENZA PREVIO INTERVENTO DEL GIUDICE - PRETESO CONTRASTO CON ART. 24 COST. - ESCLUSIONE - ADEGUATEZZA DEL CONTROLLO GIURISDIZIONALE SUCCESSIVO SULL'ATTO EX ART. 113 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il diritto di difesa non puo' dirsi limitato dal potere attribuito alla pubblica Amminstrazione di emettere atti amministrativi relativi alla costituzione o modificazione di diritti soggettivi, essendo assicurata la tutela contro tali atti ex art. 113 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 9, L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui, attribuendo la compilazione delle tabelle alle commissioni tecniche provinciali, impedisce l'intervento del giudice anteriormente alla compilazione stessa).
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MISURA DEL CANONE PROVVISORIAMENTE DOVUTO (IN CASO DI RITARDO, ANNULLAMENTO O SOSPENSIONE DELLE TABELLE) - PRETESA INADEGUATEZZA DEL CANONE CON VIOLAZIONE DEI LIMITI DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NATURA DI MERO ACCONTO DEL CANONE - INCONGRUITA' DEI CRITERI DI COMPARAZIONE A NORME NON OMOGENEE DELLA STESSA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. ha per presupposto indefettibile l'identita' o, quanto meno, l'omogeneita' delle situazioni giuridiche comparate. Pertanto non possono fungere da tertia comparationis le altre norme della L. n. 203 del 1982 richiamate dal giudice a quo, che hanno inequivocabilmente un contenuto diverso rispetto alla statuizione dell'impugnato art. 9, comma quarto, della legge stessa, che prevede un canone provvisiorio, ottenuto moltiplicando per settanta volte il reddito dominicale nel caso di ritardo, annullamento o sospensione delle tabelle. Parimenti, poiche' si tratta di un acconto (e quindi di una misura provvisoria, contenuta mediamente tra il minimo e il massimo previsti dal comma secondo dell'art. 9, notevolmente aumentata rispetto alla normativa del 1973, che la limitava a 42 volte), deve escludersi che il potere discrezionale spettante al legislatore sia stato esercitato al di la' dei limiti di ragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9, comma quarto, della L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui, prevedendo un canone provvisorio per l'affitto ottenuto moltiplicando per settanta il reddito dominicale, nel caso di ritardo, annullamento o sospensione delle tabelle, violerebbe il principio di eguaglianza per intrinseca irragionevolezza rispetto ad altre norme della legge medesima).
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE DEL CANONE - PROFILO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA
Non potendo, alla luce della massima che precede, trovare ingresso censure relative all'entita' del canone, deve la Corte costituzionale limitarsi a stabilire se il canone sia talmente basso non solo da svuotare ovvero comprimere enormemente e irrazionalmente il diritto di proprieta', ma anche da impedire l'instaurazione di equi rapporti sociali. Sotto questo profilo, non puo' essere accolta la tesi sostenuta nelle ordinanze di rimessione, secondo cui il reddito dominicale (cui e' collegata la determinazione del canone), essendo fissato in relazione ai valori del 1939, dovrebbe essere rivalutato in proporzione alla perdita di valore della moneta, in ragione, cioe', di cinquecento volte. In realta' non si puo' riferire il canone al solo reddito dominicale (che ne costituisce la componente di base), mentre il mutamento di valore della lira va necessariamente riferito a prezzi (al netto e non al lordo) dei prodotti agricoli. Va intanto escluso che la svalutazione possa agire meccanicamente a favore dei locatari, anche perche' altrimenti ne conseguirebbe che la svalutazione monetaria possa agire direttamente nel senso preteso dai locatori, con conseguente violazione delle norme relative alla tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.) in applicazione delle quali, nei rapporti d'affitto di fondi rustici, viene privilegiata l'equa remunerazione dell'affittuario e della sua famiglia. Del resto le decisioni con cui la Corte (nn. 155 del 1972 e 153 del 1977) ha dichiarato illegittime le L. 11 febbraio 1971 n. 11 e 10 dicembre 1973 n. 814 hanno fatto riferimento alla svalutazione monetaria non per dare ad essa un rilievo meccanico e unilaterale, ma per richiamare gli effetti indotti dalle oscillazioni del valore della moneta sull'intero settore dell'agricoltura e quindi sia sui prezzi di prodotti che sui costi di produzione. Anche in base agli artt. 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel caso di canone coattivamente imposto perche' relativo a fondi dati in affitto, il reddito imponibile e' correlato al canone fissato dalla legge. L'infondatezza della questione proposta non impedisce peraltro di riconoscere nel sistema insufficienze ed armonie (dipendenti dal riferimento ai dati catastali del 1939 che perdono sempre piu' idoneita' a rappresentare le caratteristiche dei terreni agricoli) che, se non sono idonee a far dichiarare al momento l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate, devono pur sempre essere eliminate dall'ordinamento: pertanto, allorche' entreranno in vigore i nuovi dati catastali (1 gennaio 1985) non potrebbe essere razionalmente giustificabile l'ulteriore protrarsi del ricorso ad un catasto vecchio di circa un cinquantennio, venendo a configurare il mancato impiego di tali dati ai fini dell'equo canone una ipotesi di intrinseca irrazionalita' della norma fondata su elementi ormai superati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost. - degli artt. 8, 9, 10 e 13 della L. 3 maggio 1982 n. 203, assumendo che la determinazione del canone effettuata mediante coefficiente di moltiplicazione del reddito dominicale, avrebbe per risultato una misura talmente bassa da annullare sostanzialmente il diritto di proprieta', nonostante l'elevazione dei coefficienti di moltiplicazione).
Riguarda ancheart. 10 Contratti agrariart. 13 Contratti agrariart. 8 Contratti agrari
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE SOLLEVATA IN VIA MERAMENTE EVENTUALE - DIFETTO DI RILEVANZA "ATTUALE" NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - CONTRATTI AGRARI - DETERMINAZIONE DEL CANONE.
E' inammissibile per difetto di rilevanza - dovendo il requisito della rilevanza necessariamente avere sul procedimento principale un'incidenza attuale e non meramente eventuale - la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 Cost., degli artt. 9, 10 e 13, L. 3 maggio 1982 n. 203, in tema di determinazione del canone, nel corso di giudizi in cui deve essere ancora accertata la conversione della mezzadria in affitto e pertanto il problema del canone allo stato presente non si pone, potendo eventualmente sorgere in futuro, in caso di accoglimento della pretesa vantata dal mezzadro.
Riguarda ancheart. 13 Contratti agrariart. 10 Contratti agrari