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In pendenza di giudizio le parti potranno chiedere al presidente della Sezione specializzata la determinazione della somma da corrispondersi dal conduttore, quale cantone provvisorio. Il presidente, udite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile. I provvedimenti cautelari sono devoluti alla competenza delle Sezioni specializzate.

Testo in vigore dal 8 settembre 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1948-08-18;1140~art11 · fonte del testo