Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1949 al 22 dicembre 2008. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge debbono proporsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla fine dell'annata agraria. Per le controversie in materia di contratti di affitto di terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno o di margheria per l'alpeggio o per lo sverno del bestiame o di vendita delle erbe per il pascolo, il termine decorre dalla scadenza del contratto. Il termine decorre invece dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso che a tale data il contratto sia gia' scaduto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1948-08-18;1140~art10 · fonte del testo