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Trascorsi i quindici giorni di cui all'art. 2, quarto comma, della presente legge, senza che tutte le organizzazioni interessate abbiano designato i loro rispettivi rappresentanti nella Commissione tecnica provinciale, il prefetto integra la Commissione con nomine di ufficio.
Testo in vigore dal 8 settembre 1948 al 22 dicembre 2008
