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Trascorsi i quindici giorni di cui all'art. 2, quarto comma, della presente legge, senza che tutte le organizzazioni interessate abbiano designato i loro rispettivi rappresentanti nella Commissione tecnica provinciale, il prefetto integra la Commissione con nomine di ufficio.

Testo in vigore dal 8 settembre 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-08-18;1140~art14 · fonte del testo