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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1982 al 22 dicembre 2008. 605 parole tolte, 17 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Ai fini della migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola e della valutazione dell'equita' dei canoni che possono essere riconosciuti quale compenso per la locazione dei fondi rustici, verra' costituita una Commissione tecnica provinciale composta: dell'ispettore agrario provinciale; di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori; di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti; di un rappresentate degli affittuari conduttori; di un rappresentatate degli affittuari coltivatori di retti; di due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi locati e uno dalle organizzazioni degli affittuari. La Commissione e' presieduta dal prefetto. Questi puo' delegare la direzione tecnica dei lavori all'ispettore agrario o a un suo rappresentante. La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee. Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualita' di coltura, ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, in conformita' delle direttive della commissione tecnica centrale. Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttivita' delle aziende, e non siano state valutate in catasto, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:

tolto: a) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni alloggiative o di fabbricati aziendali, fino a otto punti in piu' da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati a quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo comma, nonche' alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti; allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi ed alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;

tolto: b) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttivita' del fondo, coefficienti fino a sette punti in piu', graduati in relazione al tasso di redditivita' degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sulla impresa nonche' di quelli a carico della proprieta'. CAPOVERSO SOPPRESSO DALLAL. 3 MAGGIO 1982aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 203. Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvede la commissione tecnica centrale entro tre mesi. Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti o siano annullate o sospese, l'equo canone e' corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 42 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto. Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle. CAPOVERSO SOPPRESSO aggiunto: 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 3 MAGGIO 1982, N. 203. CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203. Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1962, n. 567; come modificato dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria. CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203. CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203. CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203. La Commissione sara' costituita entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dovra' pronciarsi entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione. aggiunto: 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-08-18;1140~art2 · fonte del testo