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Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare nel bilancio le occorrenti variazioni.

Testo in vigore dal 8 settembre 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-08-18;1140~art16 · fonte del testo