Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1948 al 22 dicembre 2008. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'affittuario potra' ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore determinata dalla sezione specializzata o dovuta a termine dell'art. 3, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di locazione. Si conservano in vigore le norme piu' favorevoli ai fittavoli, che siano contenute in patti individuali o collettivi, liberamente stipulati. L'art. 8 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e' abrogato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-08-18;1140~art17 · fonte del testo