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L'affittuario potra' ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore determinata dalla sezione specializzata o dovuta a termine dell'art. 3, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di locazione. Si conservano in vigore le norme piu' favorevoli ai fittavoli, che siano contenute in patti individuali o collettivi, liberamente stipulati. L'art. 8 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e' abrogato.
Testo in vigore dal 8 settembre 1948 al 22 dicembre 2008
