Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1958 al 22 dicembre 2008. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'affittuario potra' ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al locatore e quella minore concordata dalle parti a norma dello art. 1, o determinata dalla Sezione specializzata, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto o, nel caso di pronuncia della Sezione specializzata posteriore alla cessazione di tale contratto, non oltre un anno dal passaggio in giudicato della sentenza. Sono salve le norme piu' favorevoli ai fittavoli contenute nei contratti individuali o in accordi collettivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-08-06;790~art2 · fonte del testo