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Per le annate agrarie precedenti restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 4, primo e secondo comma, del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 44, e nell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 975.

Testo in vigore dal 8 settembre 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-08-18;1140~art18 · fonte del testo