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Alle Commissioni arbitrali previste presso ciascun Tribunale dall'art. 9 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, sono sostituite Sezioni specializzate. E' in facolta' del presidente del Tribunale di istituire piu' Sezioni specializzate presso il Tribunale stesso qualora numero delle controversie lo esiga.
Testo in vigore dal 8 settembre 1948 al 22 dicembre 2008
