Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. Cfr.: 24/1956 D.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1948 al 22 dicembre 2008. 204 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammassi o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata agraria 1947-48, sono computati nella misura del 70 per cento del prezzo di ammasso, considerandosi il restatante 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore e cio' a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso. L'affittuario, obbligato, per contratto, a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, ha diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro al prezzo di conferimento dei cereali all'ammasso decurtato dal premio di coltivazione. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennita' dovute per le concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni. La riduzione si applica anche ai contratti a canone in denaro prorogati e ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto e' disposto dall'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 157. Restano abrogati: il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975 e il primo e il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1948-08-18;1140~art3 · fonte del testo