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Un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascolo e un esperto designato dall'organizzazione degli esercenti l'industria armentizia sono chiamati a far parte delle Commissioni tecniche provinciali, di cui all'art. 2 della presente legge. Alle Sezioni specializzate, previste nell'art. 4 della presente legge, sono aggregati anche un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascoli ed un esperto designato da quella degli esercenti l'industria armentizia, nominati dal presidente del Tribunale. La Sezione giudica con il loro intervento, oltre che con quello dei giudici togati, nelle controversie riguardanti la materia del presente capo.

Testo in vigore dal 8 settembre 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1948-08-18;1140~art8 · fonte del testo