Il trattamento di cui all'articolo precedente e' erogato dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dello Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale e' istituita una separata contabilita'. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223)) 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 luglio 1991, n. 223

6

La L. 23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 16, comma 4) che le disposizioni dell'art. 9, comma 2 e 3 continuano a applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge

Testo vigente dal 11 agosto 1991

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-11-05;1115~art9 · fonte su Normattiva