La determinazione degli importi dei mutui, di cui al precedente articolo, per ciascun ente e istituzione e' effettuata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, sulla base della media dei contributi assegnati dallo Stato agli enti e alle istituzioni medesime per i bienni 1967-68, 1969-70 e 1971-72, tenendo conto dei risultati qualitativi e quantitativi accertati per ciascun ente e istituzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-27;811~art3 · fonte su Normattiva