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L'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 649, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei Comuni stessi".

Testo in vigore dal 10 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;719~artunico · fonte del testo