Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1954 al 22 dicembre 2008. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'art. 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni stessi, le frazioni, borgate e contrade che ne siano sprovviste".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-09;649~art2 · fonte del testo